skip to Main Content

Agenzia delle Entrate – pec non valida – pioggia di ricorsi – notifiche inesistenti

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Pec Agenzia Entrate

Ultimamente si è verificato un caso eclatante in materia di notifica di cartelle di pagamento.

Milioni di notifiche di cartelle esattoriali potrebbero essere annullate in quanto la pec dell’Agenzia Entrate Riscossione potrebbe essere non valida.

Ai sensi della legge n. 53/1994, art. 3, gli atti possono essere trasmessi “esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che compare negli enti pubblici”.

Gli unici registri considerati validi, come stabilito nella legge n. 221/2012, sono tre: Ipa, ReGIndE e Inipec.

Il contribuente che riceve un atto da un ente dello Stato deve avere, dunque, la possibilità di controllare che la comunicazione ricevuta provenga da una mail autenticata per evitare di cadere nella trappola della truffa con falsa mail dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza 3093/2020, stabilendo che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.

Ultimamente si è avverato un fenomeno di cartelle di pagamento inviate da una pec acc@agenziariscossione.gov.it.

Detto indirizzo pec non risulta iscritto al registro ufficiale protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Oggetto del messaggio inviato dalla pec non ufficiale è il seguente: “notifica cartella di pagamento n…… da Agenzia delle Entrate – Riscossione – Direzione Regionale Campania <notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it>.

Con questo messaggio di posta elettronica certificata, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notifica l’allegato atto in oggetto……. Il file è informato pdf, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader ecc.………”

Ancora più recente è l’esempio della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli che ha annullato una cartella di pagamento perché inviata dall’indirizzo non ufficiale “acc@agenziariscossione.gov.it”, invece di quello iscritto al registro ufficiale.

L’Ente della riscossione basa la difesa sull’art.26 DPR 602/73, che ha subito modifiche nel 2017, laddove viene specificato che è l’indirizzo del destinatario a dover essere presente nei registi pubblici, mentre non viene precisata la condizione dell’indirizzo mail di chi notifica.

Sull’argomento si è espressa anche la Commissione tributaria provinciale di Roma Sezione 12.

BREVI CENNI

Parte ricorrente, in merito al vizio di legittimità, richiedeva l’annullamento della cartella di pagamento notificata, in quanto affetta da inesistenza giuridica giacché proveniva dall’indirizzo pec notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it non risultante a nome di “Agenzia delle entrate riscossione”, in nessuno degli elenchi pubblici previsti dalla norma.

La Commissione in punto di diritto, riportandosi all’art.16/ter DL 179/2012, convertito in legge n. 17.12.2012 n.221, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” al comma 1 dispone che a partire dal 15/12/2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti si intendono quelli previsti dai pubblici elenchi quali IPA, REGINDE E INIPEC al fine di assicurare certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto da notificare.

Alla luce di ciò, e di tutta la normativa annoverata in sentenza, la Commissione ha accolto il ricorso annullando la cartella oggetto del contendere, con condanna alle spese a carico dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Seguiranno altre pronunce giurisprudenziali in quanto le notifiche dalla pec non ufficiale sono milioni e tantissime le impugnazioni. La notifica irrituale degli atti tributari, ancor prima che nulla, è inesistente.

Molto interessante sarà venire a conoscenza delle decisioni che l’Agenza delle Entrate della Riscossione vorrà adottare a fronte di questa grave situazione.

A milioni di cartelle impugnate seguono altrettante condanne alle spese; danno riconosciuto al contribuente ma che si ripercuote sullo Stato.

Back To Top
Search
La riproduzione è riservata!