Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Albo Certificatori delle spese di Ricerca e Sviluppo (R & S) e Innovazione
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 4.11.2023 n. 258 del D.P.C.M 15.09.2023, entrato in vigore il 19.11.2023, è stato istituito l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti effettuati dalle imprese per la classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art.23 c.2 D.L. 21.06.2022 n.73, di innovazione tecnologica e di design innovazione estetica ammissibili al beneficio.
Può essere richiesta, altresì, la certificazione attestante la qualifica delle attività di innovazione tecnologica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito di imposta prevista dall’art.1 c.203, 4° periodo nonché dai cc. 203-quinquies e 203-sesties L.160/2019.
Il predetto Albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).
Entro il 17.02.2024, con decreto direttoriale saranno stabilite le modalità informatiche e i termini entro i quali devono essere presentate le domande di iscrizione. Possono presentare domanda di iscrizione:
- Le persone fisiche in possesso di laurea idonea all’oggetto della certificazione che nei tre anni antecedenti alla richiesta abbiano effettuato attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti che devono essere indicati nella domanda e che dichiarano di non aver subito condanne con sentenza definitiva.
- Le imprese che si occupano di servizi di consulenza in materia di progetti di ricerca sviluppo e innovazione, al momento della iscrizione abbiano i medesimi requisiti delle persone fisiche e che: 1- abbiano sede legale sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle Imprese; 2- non siano soggette a procedure concorsuali o non siano in liquidazione sia volontaria che giudiziale o in stato di amministrazione controllata o concordato preventivo; 3- non abbiano subito sanzioni interdittive di cui all’art.9 DLGS 8.06.2001 n. 231.
Altri soggetti che possono avanzare domanda di iscrizione sono:
- Centri di trasferimento tecnologico in ambito industria 4.0;
- Centri di competenza ad alta specializzazione;
- Poli europei della innovazione digitale;
- Università statali, non statali ed Enti di Ricerca.
Per poter usufruire della procedura di iscrizione occorre preliminarmente inoltrare istanza al MIMIT utilizzando l’idoneo modello seguendo le direttive del decreto con la indicazione del soggetto certificatore incaricato dalla impresa e della dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dello stesso.
La certificazione deve contenere le informazioni riguardanti le capacità organizzative e le competenze tecniche della impresa richiedente, la descrizione dei progetti realizzati o in corso di realizzazione, le motivazioni tecniche dalle quali si evincono i requisiti per l’ammissibilità al credito di imposta, la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse (ad. esempio rapporti di parentela entro il quarto grado, coniugio ecc…) e comunque di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o coinvolgimento nella impresa certificata.
Il MIMIT ha obbligo di controllare le attività espletate dai certificatori che dovranno inviare una copia della certificazione entro 15 giorni dalla data di rilascio all’impresa, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e confrontando il loro contenuto con le Linee guida che saranno pubblicate entro il 31/12/2023.
Per l’esame delle certificazioni il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini della valutazione, può richiedere al soggetto certificatore, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione, l’invio della documentazione tecnica, contrattuale e contabile.
Il soggetto certificatore deve inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi e il MIMIT ha l’onere di completare l’attività nei sessanta giorni successivi all’invio della documentazione.
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