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Albo Consulenti Tecnici dâufficio: nuovo regolamento
Il decreto del Ministero della Giustizia n.109 del 4 agosto 2023 ha introdotto un nuovo regolamento avente ad oggetto la disciplina della figura professionale del CTU (consulente tecnico di ufficio).
Questa nuova disposizione rientra in un contesto di riforme come il decreto legislativo n.149/2022 e lâattuazione della Legge 206/2021, cosiddetta âRiforma Cartabiaâ, in forza della quale notevoli modifiche sono state introdotte nel processo civile e tra queste rientrano sostanziali cambiamenti riguardanti la formazione dellâAlbo del CTU.
Lâintervento legislativo ha riguardato i seguenti punti:
- Contenuto dellâAlbo. La norma prevede che per ciascun consulente devono essere indicati: – la categoria ed il settore di specializzazione, il titolo di studio, lâordine di appartenenza o eventuale iscrizione presso la camera di Commercio;
– la data di inizio dellâattivitĂ professionale;
– la competenza nellâambito della conciliazione acquisita anche attraverso percorsi formativi che devono avere ad oggetto anche gli approfondimenti delle tematiche di carattere processuale e quindi una buona conoscenza del processo civile e dellâattivitĂ del ctu; si terrĂ conto anche del numero degli incarichi attribuiti e anche di quelli revocati;
- Lâarticolo 4 del decreto indica i nuovi requisiti per la iscrizione allâAlbo.
Si possono iscrivere: coloro che risultano iscritti in Albi Professionali o ruoli o associazioni professionali; che siano in regola con la formazione professionale continua; che abbiano osservato i dettami del codice deontologico; che abbiano serie e comprovate capacitĂ nella materia oggetto della consulenza; che abbiano la residenza o il domicilio fiscale nel circondario del Tribunale di competenza.
Il professionista deve avere esercitato per cinque anni in modo effettivo e continuativo lâattivitĂ professionale.
Qualora il professionista fosse privo di tale requisito, gli può essere riconosciuta la competenza tecnica soltanto se è in possesso di titoli di specializzazione o approfondimenti post-universitari a patto che sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali ovvero se ha espletato attività di docenza, ricerca, iscrizione a società scientifiche o pubblicazioni su riviste scientifiche oppure è in possesso di certificazione UNI che rappresenta una ulteriore garanzia di professionalità .
La gestione della concessione del marchio UNI è affidata ad organismi accreditati da ACCREDIA (ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO).
- Nella domanda di iscrizione bisogna fornire le seguenti informazioni:
- categoria e settore per i quali si richiede la iscrizione;
- i dati personali e lâindirizzo di posta elettronica certificata;
- il percorso di formazione comprensivo dei titoli di studio scolastici, universitari e post-universitari;
- eventuali specializzazioni finalizzate allâacquisizione di competenze nellâambito della conciliazione, del processo e dellâattivitĂ di consulente tecnico;
- curriculum vitae;
- appartenenza a un ordine, collegio o associazione professionale rivestendo ruoli di periti ed esperti presso la Camera di Commercio;
- la dichiarazione di inesistenza di condanne definitive;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- lâattestazione di essere in regola con la formazione continua;
- lâillustrazione dellâattivitĂ professionale espletata negli ultimi cinque anni;
- la dichiarazione di non avere subito sanzioni disciplinari previste dal codice deontologico professionale dellâordinamento professionale di appartenenza nei cinque anni precedenti;
- lâattestazione di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- una breve descrizione dellâattivitĂ svolta negli ultimi cinque anni;
- la dichiarazione che i titoli forniti attestanti la formazione e lâattivitĂ professionale forniti in copia sono conformi allâoriginale;
- lâobbligo di fornire immediata comunicazione a mezzo posta certificata di qualsiasi variazione dei requisiti sopra indicati.
Le domande possono essere presentate dal 1°marzo al 30 aprile e dal 1°settembre al 31 ottobre di ogni anno e, successivamente alla loro presentazione, un comitato si riunisce e provvede allâesame delle stesse entro un termine di 180 giorni.
MANTENIMENTO DELLâ ISCRIZIONE
Il decreto elenca i requisiti per il mantenimento dellâiscrizione allâalbo:
- svolgimento continuativo dellâattivitĂ professionale;
- essere in regola con il percorso della formazione professionale continua prevista dallâordine, collegio o associazione di appartenenza.
Un comitato verificherĂ la sussistenza dei requisiti di tutti gli iscritti comunicando loro, a mezzo pec, il termine entro il quale dovrĂ essere presentata la domanda con gli aggiornamenti previsti.
La mancata presentazione della predetta domanda verrĂ considerata come assenza di volontĂ di mantenere lâiscrizione con conseguente cancellazione dallâalbo.
Se il professionista appartiene ad un ordine, le comunicazioni potranno avvenire per mezzo dellâordine di appartenenza.
Il decreto prevede altresĂŹ un periodo transitorio nel corso del quale i professionisti giĂ iscritti manterranno la iscrizione mediante una semplice richiesta di essere iscritti in uno o piĂš settori di specializzazione oppure mediante una richiesta di cambiare la categoria di appartenenza.
Per coloro, invece, che hanno inviato la domanda di iscrizione prima dellâentrata in vigore del decreto e non risultano ancora iscritti, corre lâobbligo di integrare le domande precedenti con le informazioni richieste dalla nuova normativa.
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