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Albo Consulenti Tecnici d’ufficio: nuovo regolamento

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Il decreto del Ministero della Giustizia n.109 del 4 agosto 2023 ha introdotto un nuovo regolamento avente ad oggetto la disciplina della figura professionale del CTU (consulente tecnico di ufficio).

Questa nuova disposizione rientra in un contesto di riforme come il decreto legislativo n.149/2022 e l’attuazione della Legge 206/2021, cosiddetta “Riforma Cartabia”, in forza della quale notevoli modifiche sono state introdotte nel processo civile e tra queste rientrano sostanziali cambiamenti riguardanti la formazione dell’Albo del CTU.

L’intervento legislativo ha riguardato i seguenti punti:

  • Contenuto dell’Albo. La norma prevede che per ciascun consulente devono essere indicati: – la categoria ed il settore di specializzazione, il titolo di studio, l’ordine di appartenenza o eventuale iscrizione presso la camera di Commercio;

– la data di inizio dell’attivitĂ  professionale;

– la competenza nell’ambito della conciliazione acquisita anche attraverso percorsi formativi che devono avere ad oggetto anche gli approfondimenti delle tematiche di carattere processuale e quindi una buona conoscenza del processo civile e dell’attivitĂ  del ctu; si terrĂ  conto anche del numero degli incarichi attribuiti e anche di quelli revocati;

  • L’articolo 4 del decreto indica i nuovi requisiti per la iscrizione all’Albo.

Si possono iscrivere: coloro che risultano iscritti in Albi Professionali o ruoli o associazioni professionali; che siano in regola con la formazione professionale continua; che abbiano osservato i dettami del codice deontologico; che abbiano serie e comprovate capacitĂ  nella materia oggetto della consulenza; che abbiano la residenza o il domicilio fiscale nel circondario del Tribunale di competenza.

Il professionista deve avere esercitato per cinque anni in modo effettivo e continuativo l’attività professionale.

Qualora il professionista fosse privo di tale requisito, gli può essere riconosciuta la competenza tecnica soltanto se è in possesso di titoli di specializzazione o approfondimenti post-universitari a patto che sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali ovvero se ha espletato attività di docenza, ricerca, iscrizione a società scientifiche o pubblicazioni su riviste scientifiche oppure è in possesso di certificazione UNI che rappresenta una ulteriore garanzia di professionalità.

La gestione della concessione del marchio UNI è affidata ad organismi accreditati da ACCREDIA (ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO).

  • Nella domanda di iscrizione bisogna fornire le seguenti informazioni:
  1. categoria e settore per i quali si richiede la iscrizione;
  2. i dati personali e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. il percorso di formazione comprensivo dei titoli di studio scolastici, universitari e post-universitari;
  4. eventuali specializzazioni finalizzate all’acquisizione di competenze nell’ambito della conciliazione, del processo e dell’attività di consulente tecnico;
  5. curriculum vitae;
  6. appartenenza a un ordine, collegio o associazione professionale rivestendo ruoli di periti ed esperti presso la Camera di Commercio;
  7. la dichiarazione di inesistenza di condanne definitive;
  8. la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
  9. l’attestazione di essere in regola con la formazione continua;
  10. l’illustrazione dell’attività professionale espletata negli ultimi cinque anni;
  11. la dichiarazione di non avere subito sanzioni disciplinari previste dal codice deontologico professionale dell’ordinamento professionale di appartenenza nei cinque anni precedenti;
  12. l’attestazione di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
  13. una breve descrizione dell’attività svolta negli ultimi cinque anni;
  14. la dichiarazione che i titoli forniti attestanti la formazione e l’attività professionale forniti in copia sono conformi all’originale;
  15. l’obbligo di fornire immediata comunicazione a mezzo posta certificata di qualsiasi variazione dei requisiti sopra indicati.

Le domande possono essere presentate dal 1°marzo al 30 aprile e dal 1°settembre al 31 ottobre di ogni anno e, successivamente alla loro presentazione, un comitato si riunisce e provvede all’esame delle stesse entro un termine di 180 giorni.

MANTENIMENTO DELL’ ISCRIZIONE

Il decreto elenca i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo:

  • svolgimento continuativo dell’attivitĂ  professionale;
  • essere in regola con il percorso della formazione professionale continua prevista dall’ordine, collegio o associazione di appartenenza.

Un comitato verificherĂ  la sussistenza dei requisiti di tutti gli iscritti comunicando loro, a mezzo pec, il termine entro il quale dovrĂ  essere presentata la domanda con gli aggiornamenti previsti.

La mancata presentazione della predetta domanda verrà considerata come assenza di volontà di mantenere l’iscrizione con conseguente cancellazione dall’albo.

Se il professionista appartiene ad un ordine, le comunicazioni potranno avvenire per mezzo dell’ordine di appartenenza.

Il decreto prevede altresĂŹ un periodo transitorio nel corso del quale i professionisti giĂ  iscritti manterranno la iscrizione mediante una semplice richiesta di essere iscritti in uno o piĂš settori di specializzazione oppure mediante una richiesta di cambiare la categoria di appartenenza.

Per coloro, invece, che hanno inviato la domanda di iscrizione prima dell’entrata in vigore del decreto e non risultano ancora iscritti, corre l’obbligo di integrare le domande precedenti con le informazioni richieste dalla nuova normativa.

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