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Ammortizzatori Sociali 2021
Le modifiche a CIGO, ASO e CIGD.
La Legge di Bilancio 2021 ha rettificato la regolamentazione dei trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2021, al fine di far fronte all’emergenza da Covid-19. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per cause riconducibili all’emergenza in atto, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, per una durata massima di dodici settimane.
La Legge introduce due periodi differenti, entro i quali devono collocarsi gli ammortizzatori sociali:
- nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021 per i trattamenti di ASO e di CIGD.
Con riferimento ad entrambi i periodi, le dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione salariale richiesti precedentemente (sei settimane di trattamenti usufruibili nel periodo tra il 16.11.2020 ed il 31.01.2021) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del nuovo trattamento.
Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
A differenza delle precedenti disposizioni, la normativa non prevede il versamento del contributo addizionale INPS, nemmeno in virtù di un regime differenziato per fasce di fatturato. Inoltre, nel caso in cui venga richiesto l’intervento della CIGO, del FIS e della CIGD, sarà necessario anche sottoscrivere accordi sindacali per le aziende con più di cinque dipendenti o per quelle plurilocalizzate.
Il Legislatore, infine, specifica che, i trattamenti di integrazione salariale, regolamentati con la presente Legge di Bilancio, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, pertanto, anche a quelli in forza alla data del 1° gennaio 2021.
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