Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Ammortizzatori sociali – Approfondimenti dopo l’accordo regionale
Ammortizzatori sociali – Approfondimenti dopo l’accordo regionale Campania
Oltre a quelle sanitarie, il COVID 19 ha anche importanti conseguenze economiche, che iniziano a farsi sentire in modo prepotente. L’Italia si trova a vivere una situazione emergenziale mai vista prima, con la proclamazione di tutto il territorio nazionale “Zona Rossa” (DPCM del 9 marzo 2020) e, pertanto, soggetto a limitazione negli spostamenti delle persone ma anche della gestione di moltissime attività commerciali.
Le aziende del settore turistico e culturale devono restare chiuse almeno fino al 3 aprile, con possibilità di proroga, ma restano chiuse anche molte altre attività. Misure che si sono rese necessarie per il contenimento del numero dei contagi, ma che, di fatto, si traducono in una totale mancanza di incassi per decine di migliaia di imprenditori e liberi professionisti nonchè una possibile mancanza di sostentamento per i lavoratori, a fronte di spese fisse che continuano ad esserci.
Il decreto legge “Cura Italia” n. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 n.70, introduce disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze di tale emergenza.
Il provvedimento prevedendo misure a sostegno di lavoratori – famiglie -aziende e per il potenziamento del sistema sanitario, interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tra le disposizioni in commento, si porrà l’evidenza, in una prima disamina, al sostegno al reddito in costanza di lavoro.
I tre istituti integrativi
Sotto il profilo soggettivo, ne sono beneficiari tutti i datori di lavoro i quali, a seconda del proprio inquadramento contributivo e per quanto di competenza, potranno invocare alternativamente:
a) LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (ART.19)
la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l’industria e l’edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
b) L’ASSEGNO ORDINARIO F.I.S.(ART.18)
Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
c) LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (ART.21)
La Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.
Per le prime due, vengono estese a tutto il territorio nazionale le norme semplificate per richiedere la CIGO o l’Assegno Ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) presso Inps già introdotte con il DL 9/2020 per quelli che erano in principio gli 11 comuni della cd Zona Rossa.
Nel far ciò tuttavia è ridotta da 13 a 9 settimane la durata massima del trattamento di integrazione salariale praticabile ora entro il mese di Agosto 2020. Una particolarità è che l’assegno ordinario potrà essere erogato direttamente dall’INPS, dietro richiesta del datore di lavoro, (ad horas, si è in attesa di conferme da parte dell’INPS in merito). Ciò in deroga alla Regola Generale (Messaggio Inps n.378 del 26 Gennaio 2018) che prevede il pagamento diretto da parte dello stesso Istituto unicamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziare dell’Impresa.
I trattamenti spettano ai lavoratori in forza al 23.02.2020 a prescindere dall’anzianità di servizio (nella regola ordinaria varrebbero 90 giorni di effettivo lavoro presso la sede produttiva interessata). Le domande possono essere presentate entro la fine del 4 mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione del normale orario di lavoro.
Contestualmente, l’accesso semplificato a tali strumenti, fino a 9 settimane, viene esteso anche per i datori che alla data del 23 febbraio fruivano di trattamenti di Cassa Integrazione Straordinaria o dell’assegno di solidarietà FIS.
Accordo quadro con la Regione Campania
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione in deroga essa è operante per tutti i datori di lavoro che non hanno CIGO o FIS a prescindere dalla dimensione della forza lavoro e inclusi i settori operanti in AGRICOLTURA, PESCA o TERZO SETTORE (compresi gli enti religiosi) e la sua esplicazione si effettua su base Regionale.
Per questo ammortizzatore, pertanto, previo accordo regionale, i lavoratori potranno usufruire di tale strumento e il pagamento sarà effettuato direttamente dall’Inps agli stessi.
La Regione Campania, a tal proposito, in data 19.03.2020 ha definito con le parti sociali l’Accordo Quadro per la fruizione di tale ammortizzatore fino ad un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23.02.2020 e limitatamente ai lavoratori in forza a quella data.
L’auspicio è che passato questo periodo si possa ritornare alla cd “normalità” quotidiana.
Di seguito l’accordo regionale Campania:
ACCORDO CASSA INTEGRAZIONE DL N.18 EX ARTICOLO 22 SECONDA VERSIONE.docx
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