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ANAC: disciplina e principi dell’affidamento diretto

Avvocato esperta in diritto penale, civile, del lavoro, dell'impresa e dell'immigrazione

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, introdotto con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha regolamentato l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, compresi i servizi di progettazione, con un limite di 140.000 euro. A questo proposito, il 30 luglio, l’ANAC ha approvato un Vademecum informativo sugli affidamenti diretti, contenente le disposizioni del nuovo codice e chiarimenti forniti sia dall’ANAC stessa che dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). L’obiettivo è fornire indicazioni normative e operative per gestire al meglio questo strumento, vista la sua rilevanza nel settore degli appalti pubblici.

Le modalità per procedere con l’affidamento diretto sono disciplinate dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. In particolare:

  • Lettera a): prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultare più operatori economici. È necessario garantire che il soggetto scelto abbia documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente selezionato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
  • Lettera b): analogamente, per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria, architettura e progettazione, con importo inferiore a 140.000 euro, è previsto l’affidamento diretto senza obbligo di consultare più operatori economici. Anche in questo caso, si richiede che il soggetto scelto abbia documentate esperienze pregresse idonee, e che possa essere individuato tra gli iscritti in appositi elenchi o albi.

La norma concede discrezionalità alla stazione appaltante nel definire le modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee” dell’operatore economico. Queste esperienze possono anche non essere strettamente analoghe all’oggetto dell’affidamento, purché siano comunque idonee a garantire il successo dell’affidamento. Rimarcata l’importanza della decisione di contrarre (o atto equivalente), nella quale devono essere indicati l’oggetto, l’importo, il contraente scelto, le ragioni della scelta, i requisiti generali e, se necessari, quelli economico-finanziari e tecnico-professionali. L’affidamento diretto si concretizza con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario, inoltre, in conformità all’articolo 17, comma 2, del nuovo Codice, non è più obbligatorio riportare nella decisione di contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG).

L’articolo 50 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che non è obbligatorio condurre indagini di mercato o acquisire più preventivi per procedere con l’affidamento diretto, anche se tali pratiche sono considerate una “best practice.” Nel caso in cui la stazione appaltante decida di acquisire più preventivi, la procedura rimane comunque un affidamento diretto e non si trasforma in una gara. Questo significa che gli operatori economici non selezionati non possono contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione. Il nuovo Codice definisce l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara,” dove, anche se viene consultato più di un operatore economico, la scelta finale è discrezionale da parte della stazione appaltante, purché vengano rispettati i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dall’articolo 50.

Le procedure di affidamento diretto devono rispettare i principi generali del d.lgs. 36/2023, in particolare quelli relativi al risultato, alla fiducia e all’accesso al mercato; dovendo, peraltro considerare il divieto di aggravamento del procedimento, come previsto dall’art. 1, comma 2, della L. 241/1990, richiamata dall’art. 12 del d.lgs. 36/2023. Fondamentale anche il principio della rotazione, disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. 36/2023, che introduce novità rispetto alla normativa precedente. Non è più vietato invitare nuovamente un operatore economico che era stato invitato, ma non affidatario nel precedente affidamento; il divieto si applica solo al “contraente uscente,” cioè colui che ha ottenuto l’aggiudicazione precedente.

In particolare, il comma 2 dell’art. 49 vieta di affidare un nuovo contratto al contraente uscente quando due consecutivi affidamenti riguardano lo stesso settore merceologico, la stessa categoria di opere o lo stesso settore dei servizi. Non viene più fatto riferimento ai “tre anni solari” precedentemente indicati nelle Linee Guida ANAC, ma si richiede che il contraente uscente “salti un turno” (due affidamenti consecutivi) prima di poter essere nuovamente considerato per un nuovo affidamento. L’articolo 49 consente deroghe a questo divieto se vengono soddisfatti tre requisiti: la struttura del mercato, l’effettiva assenza di alternative e l’accurata esecuzione del contratto precedente. Questi requisiti devono coesistere e la stazione appaltante è tenuta a motivare in modo dettagliato e rigoroso la decisione di derogare al principio di rotazione, con l’eccezione degli affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro, per i quali sono previste ulteriori semplificazioni, tra cui l’esenzione dall’obbligo di utilizzare il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e i sistemi telematici regionali.

Introdotte anche semplificazioni relative al controllo dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. In particolare, nelle procedure di affidamento diretto disciplinate dall’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), per importi sotto i 40.000 euro, gli operatori economici possono attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La stazione appaltante verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche tramite sorteggio di un campione annuale predefinito. Se, in seguito alla verifica, si riscontra la mancanza dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, escute l’eventuale garanzia definitiva e segnala la situazione all’ANAC. Inoltre, l’operatore economico coinvolto può essere sospeso dalla partecipazione a future procedure di affidamento indette dalla stessa stazione appaltante per un periodo compreso tra uno e dodici mesi.

Per quanto riguarda le dichiarazioni sui requisiti, la stazione appaltante può decidere di adottare un modello semplificato di dichiarazione o il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), preferendo la standardizzazione e uniformità nelle procedure.

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