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Anticipo pensionistico INPS: requisiti e scadenza di presentazione delle domande
Con il messaggio 8 gennaio 2021, n. 62, l’Inps ha comunicato che possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio come da comunicato INPS i soggetti che, nel corso dell’anno 2021, maturano i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Ai lavoratori iscritti all’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, è riconosciuta, al compimento dei 63 anni, un’indennità per una durata non superiore al periodo compreso tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per il requisito al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Il beneficio spetta ai contribuenti che si trovano con i seguenti requisiti:
- si trovano in stato di inoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge n. 604/1966 ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistono da almeno sei mesi il coniuge, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992, ovvero un parente di secondo grado o simile entro il secondo grado convivente qualora i genitori e i parenti di primo grado (vale a dire il figlio o il genitore) della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e siano in possesso di contributi da almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti in possesso di almeno 36 anni di contributi che svolgono da almeno sette anni una o più delle attività lavorative di seguito elencate:
- operai del settore estrattivo, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru ;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie ed ostetriche ospedaliere con lavoro a turni;
- addetti all’assistenza personale di persone di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca in genere , dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico e del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del Decreto legislativo n. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale dei trasporti marini .
I soggetti interessati possono presentare domanda entro i termini di scadenza del 31 marzo, 15 luglio e, non oltre il 30 novembre.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza verranno finanziate solamente se ci sono le necessarie coperture finanziarie.
La facoltà dell’indennità è come vincolo la residenza in Italia e che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa ( attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero).
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