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Arbitro Bancario Finanziario – Dal 01 ottobre 2022 nuove regole sulla tempistica dei ricorsi
La Disposizione della Banca d’Italia del 12.08.2020 ha previsto, a partire dal 01 ottobre 2022, l’entrata in vigore del nuovo limite di 6 anni di competenza temporale delle controversie oggetto dei ricorsi.
Le nuove regole sono state dettate in sede di recepimento della Direttiva 2013/11/UE, con l’obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l’organizzazione del lavoro dei Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito in breve A.B.F.).
In pratica non potranno essere sottoposte all’A.B.F. le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 6° anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Ad esempio, come riporta la guida della Banca d’Italia: “un ricorso presentato il 7 ottobre 2022 potrà avere ad oggetto solo operazioni o comportamenti risalenti al massimo al 7 ottobre 2016.
Il nuovo limite di competenza di sei anni è infatti calcolato a ritroso, a partire dalla data esatta di presentazione del ricorso”.
Si precisa che il limite temporale entro cui presentare il ricorso all’ABF non deve essere confuso con il termine di «prescrizione del diritto», ossia l’impossibilità di far valere i propri diritti se non vengono esercitati entro dieci anni dal verificarsi del danno (art. 2934 c.c.).
Pertanto il limite temporale dei sei anni si applica solo quando si intenda far valere i propri diritti davanti l’A.B.F. e non davanti la Giustizia civile, che tradotto in altre parole: se il danno si è verificato oltre i sei anni dall’evento, ma non sono decorsi più di dieci anni dalla manifestazione del danno, il ricorso può essere presentato solo dinanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria.
Arbitro Bancario Finanziario in sintesi
Di seguito si riportano brevi chiarimenti sulla figura dell’Arbitro Bancario Finanziario e sulle sue funzioni:
L’Arbitro Bancario Finanziario acronimo “ABF” è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alternativo alla giustizia civile, che possono sorgere tra i clienti e le banche o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Si tratta di un organismo indipendente e imparziale, articolato in sette Collegi sparsi sul territorio nazionale nelle sedi della Banca d’Italia di: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.
L’ABF decide secondo diritto, su ricorso del cliente, in tempi rapidi e con costi minimi di accesso alla procedura. Le sue decisioni non sono vincolanti per le parti, ma l’eventuale inadempimento dell’intermediario che non rispetta la decisione viene pubblicato oltre che sul sito internet dell’intermediario stesso per 6 mesi, anche su quello dell’ABF nella sezione: Intermediari inadempienti per 5 anni.
CHI SONO I RESISTENTI DEL RICORSO?
E’ possibile presentare un ricorso nei confronti di:
- banche;
- intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB);
- confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 112 TUB (fino alla istituzione dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, per i confidi diversi da quelli tenuti ad iscriversi all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB., si fa riferimento all’elenco generale dedicato ai confidi minori ai sensi dell’art. 155, comma 4, del TUB);
- istituti di pagamento (IP);
- istituti di moneta elettronica (IMEL).
COSTI DELLA PROCEDURA
Il costo per l’attivazione della procedura è soltanto di Euro 20,00.
Se il ricorso viene accolto, anche solo in parte, l’intermediario è tenuto rimborsare i 20 euro, salvo i casi espressamente disciplinati dalle Disposizioni ABF in cui non è previsto il rimborso del contributo.
TEMPI DI RISPOSTA DELL’ABF
L’intermediario ha 45 giorni dalla ricezione del ricorso per presentare le proprie controdeduzioni, dopodichè:
- nei 25 giorni successivi il ricorrente può replicare alla documentazione presentata dall’intermediario;
- nei 20 giorni successivi l’intermediario può trasmettere le proprie controrepliche.
Infine entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo, il ricorrente riceverà la comunicazione dell’esito del ricorso. Comunicazione che può avvenire anche tramite la notifica del solo dispositivo (nel quale è indicato se il ricorso è stato accolto o respinto).
Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore ad altri 90 giorni se il ricorso è di particolare complessità.
Per maggiori informazioni sull’A.B.F. e sulla procedura di risoluzione controversie, si invita a visitare il seguente sito internet: ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO e leggere un precedente articolo pubblicato su questa rivista: ABF nuove regole
Di seguito si allega:
Disposizione Banca Italia del 12 08 2020
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