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Artigiani/Commercianti: contributi INPS a percentuale eccedenti il minimale di reddito relativi all’anno d’imposta 2019. Formazione degli avvisi di addebito
In materia di riscossione dei contributi INPS dei lavoratori autonomi per la parte eventualmente eccedente il minimale di reddito annualmente determinato, l’art. 1 del D.Lgs. n. 462/97 ha disposto che per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali dei soggetti e imprese iscritti in una delle due gestioni speciali degli artigiani e/o dei commercianti, a loro volta determinati nelle dichiarazioni dei redditi ai sensi del D.Lgs. n. 241/97, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette.
Per quanto attiene le modalità di recupero, è previsto l’invio ai contribuenti, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di una apposita comunicazione – comunemente nota come CIR – al fine di rendere noto agli artigiani e commercianti l’esito della loro stessa dichiarazione, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/73 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/72.
Con circolare INPS n. 79 del 01/07/2020[1] furono altresì fornite le ulteriori indicazioni inerenti alle modalità di calcolo utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria per la quantificazione delle somme eventualmente ancora dovute e per le quali la medesima Amministrazione Finanziaria risulti che abbia inviato tali comunicazioni al contribuente.
La determinazione degli importi dei contributi a percentuale risultanti a debito viene dunque effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate, sulla scorta dei dati dichiarati nel quadro RR del modello UNICO, previo raffronto con le somme versate, al medesimo titolo, nell’anno precedente. Nella liquidazione dei contributi, per i soggetti obbligati al contributo sul minimale di reddito, sono state prese in considerazione soltanto le somme relative alla quota di reddito eccedente il minimale imponibile in quanto, a seguito delle procedure di recupero avviate dall’INPS, vengono assunti come versati i contributi relativi al minimale.
In caso di segnalazione di errori da parte dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate provvede direttamente a riliquidare la comunicazione (CIR).
Ciò posto, la Direzione Generale dell’INPS, con proprio messaggio Hermes, fa sapere che è stata avviata la procedura centralizzata di formazione degli avvisi di addebito relativamente agli esiti ex art. 36-bis per l’anno d’imposta 2019.
Le partite oggetto di infasamento all’Agente della riscossione sono quelle per le quali l’importo a titolo di contributi da recuperare, comunicato da Agenzia delle Entrate, coincide con il credito risultante dagli archivi dell’Istituto.
In presenza di importi accertati ma non versati all’INPS, quindi nel caso di omissione contributiva, totale o parziale, ove si presenti questa fattispecie, saranno oggetto di infasamento – quindi concorreranno alla determinazione dell’importo complessivo dell’avviso di addebito in corso di formazione (per la successiva e conseguente notifica) – anche le sanzioni per ritardato versamento e/o per mancato acconto calcolate dall’Agenzia delle Entrate.
All’interno dell’avviso di addebito, le due tipologie di contribuzione vengono distintamente identificate con codice tributo 8079 nel caso di artigiani, con il codice 8105 invece se trattasi di commercianti.
Inoltre, in aggiunta a ciò, la Direzione Generale dell’INPS segnala pure che è analogamente in corso l’emissione centralizzata delle comunicazioni di debito sui contributi a percentuale/eccedenti il minimale relativi all’anno d’imposta 2019.
Ricordiamo di seguito e ad ogni buon fine le scadenze legali del pagamento relativo al saldo dei contributi a percentuale eccedenti il minimale dei seguenti anni:
- 2018 = 1° luglio 2019 (prorogato al 30 settembre 2019 per coloro che rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019).
- 2019 = 30 giugno 2020 (prorogato al 20 luglio 2020 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale ex art.1 D.P.C.M del 27 giugno 2020).
A tal proposito, appare utile infine rammentare che la notifica di una comunicazione di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate, contenente la espressa richiesta della contribuzione previdenziale INPS, determina pure la legittima interruzione dei termini prescrizionali, relativamente agli importi ivi contestati, anche in favore dell’Inps.
Note di Rettifica e diffide
Per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, dal prossimo 26 luglio e fino al 31 agosto 2024 compreso, l’Inps sospenderà l’inoltro delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. Sempre nello stesso periodo saranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.). Nello stesso periodo, inoltre, sarà sospesa la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione. Lo ha reso noto la Direzione Generale dell’Istituto con un comunicato-stampa appena diramato.
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[1] Scaricabile dal sito www.inps.it al seguente link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2020.07.circolare-numero-79-del-01-07-2020_11352.html.
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