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Assistenza sanitaria per studenti e lavoratori che si recano in Paesi extra UE

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Gli studenti e lavoratori che si recano in Paesi extra UE per motivi di studio come stagista, borsista, per partecipazione a bandi pubblici ecc. possono avere assistenza sanitaria in forma indiretta anche per i loro familiari.

Aggiungiamo subito che oggigiorno con l’utilizzo di internet si possono avere una miriade di informazioni e con l’utilizzo dei motori di ricerca si possono trovare risposte a dubbi e a domande che ci interessano.

Con l’utilizzo dei motori di ricerca e dalla consultazione dei vari siti dei Ministeri rileviamo che hanno diritto all’assistenza all’estero in forma diretta o indiretta le seguenti categorie del settore pubblico o privato.

Per avere diritto all’assistenza bisogna essere iscritti al Servizio Sanitario nazionale (SSN) ed essere iscritto a una delle seguenti categorie.

Settore pubblico

  • dipendenti delle Amministrazioni Statali
  • personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero
  • personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero
  • personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all’estero
  • impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale
  • familiari che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

Settore privato

  • iscritti al SSN occupati temporaneamente all’estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
  • lavoratori residenti all’estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell’attività all’estero
  • religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33
  • collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari
  • lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all’estero un’attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all’estero, assoggettati al regime fiscale italiano
  • studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute
  • cittadini temporaneamente all’estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all’estero per conto dello Stato italiano
  • invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero
  • familiari, che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.

Per l’assistenza indiretta, invece, bisogna anticipare le spese sostenute per l’evento sanitario e poi presentare la domanda per il rimborso, nel termine di tre mesi, direttamente alla rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui ci troviamo.

Per consultare la pagina per la procedura per il rimborso cliccare qui.

Le indicazioni presenti sui siti ministeriali indicano:

Cosa fare prima della partenza

Se sei titolare beneficiario dell’assistenza devi richiedere l’attestato ex art.15 DPR n.618 del 31 luglio 1980 cliccare qui per il modello:

  • se sei residente in Italia, all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza;
  • se non sei residente in Italia, alla rappresentanza diplomatica italiana all’estero territorialmente competente, o all’amministrazione/ente pubblico di appartenenza, previa presentazione della seguente documentazione:
  1. per i lavoratori, nota di trasferimento all’estero e documentazione che prova il mantenimento dell’iscrizione al sistema previdenziale italiano
  2. per gli studenti, documentazione che attesta il conseguimento della borsa di studio o lo stage presso Università o fondazioni estere
  3. fotocopia del libretto di iscrizione alla ASL o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 4 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)
  4. codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) del titolare e degli eventuali familiari al seguito.

Per leggere altro e approfondire cliccare QUI Ministero della Salute

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