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Atti persecutori e Reati digitali.
L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un eccezionale cambiamento sociale contraddistinto dall’innovazione tecnologica responsabile del mutamento di alcuni principi e valori fondanti della società.
Vero è che il processo innovativo delle tecnologie informatiche e digitali ha permesso l’abbattimento delle barriere spazio/tempo, ma bisogna anche e soprattutto prendere atto di quanto l’uso distorto di uno strumento digitale possa essere oggetto di diversi reati che, in svariati casi, non trovano ancora adeguate tutele nel nostro ordinamento penale.
Con lo spostamento in rete della nostra quotidianità sono affiorati veri e propri fenomeni criminali quali lo stalking digitale o Cyuberstalking – inteso in una accezione molto più ampia del tradizionale concetto di “stalking” di cui all’art. 612-bis c.p. – che assume un rilievo decisivo in ragione delle serie conseguenze che determina in quanto comprendente al suo interno tutti i comportamenti persecutori perpetrati attraverso l’uso della tecnologia, in particolare di Internet, a prescindere, appunto, dalla sussistenza di un rapporto di conoscenza tra l’autore del reato e la vittima.
Nell’attuale società l’accesso ad internet è considerato sempre più come un diritto primario per il benessere economico dell’individuo e pertanto è necessario garantire “che questo spazio sia sicuro e diventi luogo di emancipazione e sviluppo per tutti”. Ciononostante, legislazione e giurisprudenza si sono adeguate con fatica alle nuove frontiere delle condotte criminali.
Un recente report americano evidenzia come i TFA (abusi facilitati dalla tecnologia) sono in continuo aumento e svariati sono gli strumenti attraverso i quali vengono compiuti: dai social media alle piattaforme di gaming on line, ai siti di condivisione di immagini e video, sino alle ormai diffusissime app di messaggistica istantanea. Il cyberstalking può essere fortemente lesivo per le conseguenze che determina, le quali non si limitano alla sfera esclusivamente digitale dell’individuo, ma si trasformano in un vero e proprio precursore di condotte abusanti fisiche e dirette sulla vittima.
I casi di stalking digitale sono sempre più frequenti e vedono coinvolti non solo volti noti, ma anche persone comuni che possono vedere esposte, senza tutela alcuna, la propria immagine, la propria identità e la propria dignità a causa di un video o di un commento divenuto virale.
Infatti i cyberstalker utilizzano e-mail, messaggi istantanei, telefonate per compiere veri e propri atti di stalking come molestie sessuali, contatti inadeguati nei confronti della vita di una persona e della sua famiglia.
Il cyberstalking, contraddistinto dall’aggressività agita nei confronti della vittima che può essere raggiunta in qualunque momento ed in qualsiasi luogo, può risultare gravemente intimidatorio e distruggere amicizie, stima e fiducia di sé, la carriera e se associato allo stalking, può anche mettere in pericolo fisico la vittima.
Anche se lo stalking digitale assume rilievo internazionale, ancora non esistono trattati internazionali o sovranazionali che puniscano nello specifico tali condotte, esistendo solo alcune disposizioni nazionali, nella maggior parte dei casi nate per disciplinare casi “analoghi” e poi adattate per ricomprendere anche le nuove fattispecie criminose.
In Italia, per contrastare il fenomeno dello stalking, solo nel 2009 è stato introdotto l’art. 612-bis c.p., rubricato “atti persecutori”, che punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Il reato risulta poi aggravato se commesso con “strumenti informatici o telematici”, in quanto nel web una sola informazione divulgata ad altri soggetti, può cagionare danno alla vittima indipendentemente dalla sua ripetizione, potendo essere visionata e trasmessa da molte persone in tempi diversi e potenzialmente replicarsi all’infinito in considerazione del fatto che tali informazioni rimangono fruibili ai soggetti per lungo tempo.
Specificatamente, lo stalker è il soggetto attivo del reato, il quale pone in essere comportamenti di persecuzione avverso la vittima o attraverso l’uso di strumenti di comunicazione quali sms, telefonate, lettere, email o persino murales e graffiti oppure mediante comportamenti che si sostanziano nel pedinare o sorvegliare la vittima.
Sempre più di frequente gli stalker si avvalgono dell’assistenza di terzi (scegliendoli tra i membri della famiglia o degli amici) per perpetuare in maniera ancora più opprimente la condotta persecutoria nei confronti della loro vittima o per trovare un modo per continuare a molestare la vittima qualora questo gli sia impedito dall’autorità giudiziaria con misure interdittive.
La Cassazione con sentenza 26456/2022 ha elaborato la fattispecie criminosa di “stalking indiretto” ritenendo che l’invio di messaggi ad amici della vittima configuri esso stesso reato di stalking.
Nella realtà si tratta di un reato con una forte componente di aggressività e criminalità che non solo condiziona pesantemente la vita delle vittime ma può rappresentare l’anticamera di delitti più gravi e violenti fino a sfociare nella violenza privata o addirittura nell’omicidio.
Il Report 2023 del Servizio Analisi Criminale: “Il Punto – Il pregiudizio e la violenza contro le donne” focalizzato sui “reati spia” della violenza di genere, rileva drammaticamente che dall’inizio dell’anno al 03 dicembre 2023 sono state uccise 109 donne e tra queste, 90 hanno perso la vita in ambito familiare e/o affettivo e 58 sono state assassinate da partner o ex partner.
Diminuiscono, rispetto all’analogo periodo del 2022, gli atti persecutori; infatti, nel 2023 si registra un decremento del 13% dei reati di stalking, attestandosi l’incidenza delle vittime donne al 74% in entrambi i periodi. Orbene, i primi nove mesi dell’anno fanno registrare un significativo incremento dell’azione di prevenzione, con un ampliamento degli ammonimenti dei questori per violenza domestica e di quelli per stalking. Nello stesso tempo si registra un aumento dei revenge porn, in particolare dalla entrata in vigore della legge 69/2019, conosciuta come “Codice rosso“, a fine settembre 2023 sono stati registrati 4.821 casi, con il 69% di vittime donne. Solo nel 2023 sono stati denunciati 964 reati di revenge porn.
Nel Report si evidenzia inoltre come l’età della vittima, nel 33% dei casi è compresa tra i 31 e i 44 anni; nel 22% dei casi tra i 18 e i 30 anni con una percentuale di vittime minorenni pari al 9%.
Analizzando i reati spia in una prospettiva più ampia, attraverso i dati raccolti dal 2013 al 2022 dall’Eurispes e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, si osserva che nell’ultimo decennio c’è stato un incremento del 105% dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, +48% per gli atti persecutori e un aumento significativo (+40%) delle violenze sessuali (4.488 casi nel 2013 a fronte dei 6.291 nel 2022).
La percentuale di donne vittime di violenze sessuali presenta un’incidenza elevata, vicina al 90%, in tutti i periodi in analisi. Le donne subiscono atti persecutori tre volte più degli uomini (il 14% contro il 4,5%) e spesso vengono prese di mira maggiormente le donne straniere (15,8%) rispetto alle italiane (9%).
In meno di due casi su dieci le vittime denunciano lo stalker, infatti solo il 13,7% delle vittime denuncia mentre l’86,3% dei casi resta nell’ombra.
Il 50% delle vittime sceglie l’autodifesa oppure non reagisce ed attende che il persecutore smetta, conseguenza dovuta all’intempestività delle reazioni dell’ordinamento giuridico all’immediatezza con cui si manifestano tali condotte persecutorie, in particolare nel mondo digitale, in particolare nei casi in cui uno sconosciuto inizi a monitorarne la vita online, anche commentandola e denigrandola, senza considerare che i danni psicologici che possono essere arrecati alle vittime sono potenzialmente gravissimi, impattando direttamente l’espressione della personalità e dell’identità degli individui.
Diverse indagini statistiche evidenziano come, allo stato, le vittime di stalking siano prive di una tutela effettiva, il 18% dichiara di non aver ricevuto alcun tipo di protezione, nonostante la disponibilità delle Autorità e delle Forze dell’ordine.
Dal punto di vista psicologico ed emozionale, i sintomi più comunemente riportati dalle vittime di stalking sono paura, ansia, rabbia, sensi di colpa, vergogna, disturbi del sonno, reazioni depressive con sensazioni di impotenza, disperazione, paura e comparsa di ideazione suicidaria.
Sul piano della salute fisica sono stati riscontrati disturbi dell’appetito, abuso di alcool, insonnia, nausea e aumento di fumo, anche se le vittime di stalking non sviluppano meccanicamente un disturbo: i sintomi possono infatti essere transitori ed associati alla capacità della vittima di adattarsi e di gestire la realtà a fronte di un evento traumatico.
In ogni caso, lo stalking così come i nuovi reati digitali, consistono in comportamenti intrusivi ed ossessivi, che si traducono in un autentico tormento per le vittime, con conseguenze anche gravi sotto il profilo psico-fisico, pertanto, al fine di garantire prevenzione e tutela effettiva e diretta da tali fenomeni, è auspicabile, al di là di una prospettiva de iure condendo, una consapevolezza di carattere culturale che possa portare ad un attento e ponderato uso degli strumenti informatici e digitali per evitare che gli stessi si trasformino in “armi” in grado di arrecare un male ingiusto ad altri soggetti.
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