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Banca dati gratuita consultabile da tutti. Dal MEF online le sentenze tributarie

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è online la Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito.

Se ne parlava da circa tre anni e dopo aver imposto, dal 2021, a tutte le Commissioni tributarie l’obbligo di digitare le sentenze è ora consentito libero accesso alla Banca Dati a tutti i cittadini.

Dal 27 giugno è pertanto possibile consultare liberamente e gratuitamente le sentenze dei Giudici Tributari dal 2021 al 2023 con aggiornamento costante.

Da più parti era stato osservato la disparità di forza tra l’Agenzia delle Entrate che aveva accesso a tutte le sentenze delle Commissioni Tributarie (oggi Corti Tributarie) e il contribuente/difensore che, invece, non ne aveva libero accesso e, pertanto, non poteva conoscere l’orientamento della giurisprudenza in merito ad una casistica per lui di rilevante interesse.

Il MEF nel comunicato si pregia affermare anche che l’accesso alla Banca dati è semplificato e intuitivo, per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, e che sono in corso implementazioni per consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea) ed anche della possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.

Si  è avviata la fase di sperimentazione della Banca Dati e certamente sarà ottimizzata anche per l’invito a proporre suggerimenti e indicazioni per migliorarne il servizio.

Con l’accesso libero e per tutti, alla nuova Banca Dati, si tenta anche di migliorare il rapporto di fiducia tra cittadino e Amministrazione finanziaria, in linea con lo Statuto del Contribuente e concedere il diritto alla conoscenza delle cose anche al contribuente e non solo alla controparte.

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