Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Bilanci 2020: le novità Covid-19 nelle «Scritture di Assestamento»
La fine dell’anno comporta, per gli addetti ai lavori, una serie di adempimenti contabili relativi alle operazioni di chiusura dell’esercizio meglio conosciute come «Scritture di Assestamento».
Queste operazioni mirano a determinare la corretta competenza di costi e ricavi e ad effettuare le giuste riconciliazioni e accantonamenti patrimoniali al fine di trasformare i valori di conto rilevati secondo il principio della manifestazione finanziaria documentale e della competenza temporale in valori calcolati secondo il principio della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione dell’esercizio (principio della competenza economica).
Quest’anno, tale attività non sarà certo agevole, in quanto bisognerà tener conto delle diverse misure, introdotte dal Governo, a sostegno delle imprese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Sarà necessario, infatti, prestare molta attenzione alla rappresentazione contabile delle misure che hanno influenzato i conti aziendali nel 2020 (crediti d’imposta, contributi ed agevolazioni).
In questo articolo ci soffermeremo su alcune novità previste dai recenti decreti approvati.
Credito d’imposta locazioni immobili non abitativi
I vari decreti legge che si sono succeduti, a partire dal “Cura Italia” di marzo 2020, hanno previsto un credito d’imposta estendendolo a tutte le locazioni di immobili ad uso non abitativo, per i canoni effettivamente versati nel 2020, per il periodo marzo-giugno 2020.
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spese oppure in compensazione ex art.17 D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (circolare 3 aprile 2020, n.8/E Agenzia delle Entrate)
C’è la possibilità di cedere il credito d’imposta maturato a terzi o allo stesso locatore (in questo caso lo si può far valere sui canoni di locazione dovuti).
Il credito non utilizzato nell’anno, non può essere riportato negli anni successivi, né può essere richiesto a rimborso.
Dal punto di vista economico, questa misura agevolativa ha le caratteristiche di un contributo in conto esercizio perché scaturisce da disposizioni normative e comporta una riduzione di costi ed oneri (OIC 12).
Tale contributo deve essere rilevato per competenza, individuando l’esercizio in cui è sorto, con certezza, il diritto a percepirlo, che può essere anche successivo all’esercizio al quale il contributo si riferisce.
Il diritto all’agevolazione, difatti, sorge al momento dell’effettivo pagamento del canone.
Contributi a fondo perduto
Essa è, tra le misure, quella che ha avuto maggior risalto.
E’ stata prevista dal Decreto Rilancio (art.25 D.L. 34/2020).
Ad essa poi si è aggiunta l’ulteriore misura prevista dal decreto Ristori (art.1 D.L. 137/2020) e (artt.1 e 2 D.L. 149/2020) che ha esteso il beneficio a tutte quelle attività che erano state lasciate fuori dal Decreto Rilancio.
Non vogliamo, ora, dilungarci ripetendo quanto già riportato su questo argomento anche con articoli precedenti, per non perdere di vista l’obiettivo principale di questo articolo.
Aspetti fiscali del contributo a fondo perduto
I contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione nette ai fini IRAP.
Sono anche esclusi dal calcolo del ROL per la deducibilità degli interessi passivi ex art.6 TUIR.
Analogamente ai precedenti contributi, essi costituiscono contributi in conto esercizio.
Devono essere rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto il diritto a percepirli.
Occorre, però fare una distinzione:
- per i contributi accreditati a seguito di un’istanza avanzata dal beneficiario, il diritto sorge nel momento dell’accettazione della domanda:
- per i contributi automatici, l’insorgenza del diritto coincide con il momento dell’accredito sul conto.
Sospensione degli ammortamenti – decreto Agosto
Proprio per agevolare le molte attività che hanno lavorato meno nel 2020 per effetto delle restrizioni, il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 all’articolo 70, comma 7-bis, ha previsto la sospensione degli ammortamenti dei beni strumentali con lo scopo di ridurre i costi di esercizio.
La sospensione riguarda gli ammortamenti nel bilancio 2020 e, a seconda dell’andamento dell’epidemia, anche in quelli futuri. E’ una sospensione solo civilistica e non necessariamente anche fiscale.
Questa possibilità permette di non effettuare l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali fino al 100%, mantenendo il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Benefici della sospensione
Questa misura va a beneficio del bilancio 2020, che viene così depurato di una quota di costi senza dubbio rilevante ma senza perdere il costo, però, da punto di vista fiscale.
Il comma 7-quinquies prevede che, in deroga all’ottemperanza dell’art.109, comma 4, lettera b) TUIR, è possibile dedurre fiscalmente il costo, anche se non è stato imputato a conto economico nel relativo esercizio di competenza, sia ai fini IRES/IRPEF che ai fini Irap.
Ciò comporta un prolungamento dell’originario piano di ammortamento dei beni.
Per poter sfruttare tale possibilità, è necessario destinare una riserva di utili indisponibile di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
Se l’utile dell’esercizio 2020 non è sufficiente a coprire l’importo della quota di ammortamento, occorrerà integrare la riserva utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili scritte nel patrimonio netto, se presenti.
Se ciò non è sufficiente, si integrerà la riserva per la differenza accantonando gli utili degli esercizi successivi.
La nota integrativa raccoglierà tutte le ragioni della deroga nonché dell’iscrizione e dell’importo della riserva indisponibile accantonata o della quota se non sufficiente e, quindi, della differenza futura da accantonare.
È necessario anche specificare, in essa, l’influenza che la mancata iscrizione del costo ha sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio sulla base dell’incidenza dell’importo degli ammortamenti.
Il prolungamento del piano di ammortamento originario comporta che, nel 2020, mancherà una quota di ammortamento civilistica ma sarà presente quella fiscale; nell’anno di chiusura dell’ammortamento, invece, ci sarà la quota civilistica ma non quella fiscale.
Lo slittamento temporale genera uno sfasamento tra il valore civilistico e fiscale che comporta lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.
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