Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
BONUS ASILO NIDO. Istruzioni INPS del 25 febbraio 2022
L’INPS, con nota del 25 febbraio 2022, comunica che è possibile accedere alla procedura “Bonus Asilo Nido” e presentare la domanda: direttamente utilizzando telematicamente il sito INPS oppure rivolgendosi ai patronati.
Questo intervento a sostegno delle famiglie è operativo dal 2016 e nel tempo è passato da 1.000 euro a 3.000 euro. È un bonus che viene dato per il pagamento di rette, per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e anche come contributo, per l’assistenza domiciliare, in favore di bambini impossibilitati a frequentare, in quanto affetti da gravi patologie croniche, che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2022.
L’importo di 3.000 euro viene corrisposto direttamente dall’INPS, su domanda del genitore di un minore nato, adottato o affidato fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) sulla base all’ISEE minorenni in corso di validità.
La domanda
La domanda deve essere presentata online e per l’accesso è necessario essere in possesso delle seguenti tipologie di credenziali:
- con SPID, Sistema Pubblico d’Identità Digitale;
- con CNS, Carta Nazionale dei Servizi;
- con CIE, Carta d’Identità Elettronica;
- con il Contact Center multicanale chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164.
Il beneficio deve essere richiesto dal genitore che sostiene il pagamento delle rette scolastiche.
Il bonus asilo nido è legato all’ISEE.
Ricordiamo che l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) deriva dal rapporto tra l’ISE e il numero dei componenti del nucleo familiare in base a una scala di equivalenza stabilita dalla legge.
Gli importi ottenibili con il bonus dipendono dall’ISEE minorenni come di seguito:
- massimo di 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
- massimo di 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- massimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro.
Viene precisato anche che in assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili). Qualora successivamente dovesse essere presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.
Ovviamente il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Il simulatore per calcolare l’ISEE minorenni.
Per il calcolo dell’ISEE minorenni sul sito INPS è presente un simulatore che consente di ottenere l’ISEE a secondo della situazione familiare.
Sono previsti tre casi:
– ISEE minorenni coincidente con ISEE ordinario.
È possibile utilizzare questo simulatore quando:
1.1. i genitori del minorenne sono conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati;
1.2. nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta estraneo.
Nota: il genitore è considerato estraneo quando:
a) – È tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria;
b) – È escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimenti di allontanamento dalla residenza familiare;
c) – È stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, Servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
– ISEE minorenni con genitore non coniugato e non convivente attratto al nucleo del beneficiario.
Si applica questo simulatore quando:
2.1. Nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore, mentre l’altro, non coniugato e non convivente, è attratto nel nucleo ai fini dell’accesso alle prestazioni per il minorenne. Nel simulatore è specificato che il genitore non convivente attratto, con i suoi patrimoni e redditi, deve essere incluso nel nucleo del beneficiario della prestazione.
Nota: il genitore è considerato attratto quando:
a) – È coniugato con persona diversa dall’altro genitore e/o non risulta avere figli con persona diversa dall’atro genitore;
b) – È tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria;
c) – È escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimenti di allontanamento dalla residenza familiare;
d) – È stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, Servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
– ISEE minorenni che include la componente aggiuntiva del genitore non convivente.
Si applica questo simulatore quando:
3.1. Nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore, mentre per l’altro, non convivente, è necessario calcolare una componente aggiuntiva.
Nota: per il genitore del beneficiario della prestazione, non coniugato e non convivente con l’altro genitore, è necessario calcolare una componente aggiuntiva qualora almeno una delle seguenti condizioni risulti verificata:
a) – Il genitore non convivente risulta coniugato con persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione;
b) – Il genitore non convivente risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione.
Il contributo per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra che attesti, per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
All’interno del sito INPS è caricato un video tutorial che illustra anche come presentare la domanda.
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