Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Bonus Baby Sitter 2021
L’INPS ha pubblicato un primo messaggio di istruzioni sul nuovo Bonus Baby-sitter per Covid, istituito per il 2021.
Hanno diritto a scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting le seguenti categorie:
- i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
- i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali private;
- il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19;
- i medici infermieri tecnici di laboratorio, tecnici radiologi, operatori sociosanitari dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato;
- per i figli conviventi minori di anni 14 e figli disabili, senza limiti di età.
Il Decreto prevede che sia riconosciuto anche ai lavoratori autonomi iscritti a casse previdenziali private, previa comunicazione delle casse stesse all’istituto sul numero di richiedenti.
Il bonus ammonta a 100 euro settimanali e potrà essere richiesto per tutti i periodi, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, nei quali sia necessario assistere i figli fino a 14 anni o disabili per:
- malattia COVID;
- quarantena obbligatoria del figlio per contatti con persone contagiate, ordinata dalle autorità sanitarie;
- chiusura delle scuole frequentate dai figli.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia INPS, che richiede l’iscrizione alla piattaforma sul sito dell’Istituto sia del genitore che della persona che presta servizio come baby-sitter, prima di effettuare la domanda di bonus. L’INPS accredita sul libretto telematico gli importi relativi ai periodi richiesti e il genitore deve poi inserire orari e date delle prestazioni effettuate dalla persona incaricata, che riceve l’accredito sul suo conto dall’INPS entro il mese successivo.
Il bonus può anche essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, con bonifico sul conto corrente indicato nella richiesta: in caso di iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa per i disabili e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il Bonus Baby-sitting non spetta se l’altro genitore ha altre tutele attive come cassa integrazione o indennità, ancora, o fruisce del congedo straordinario Covid-19. Resta confermata anche l’incumulabilità del bonus con il bonus asilo nido.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione dal lavoro o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure agevolative.
L’INPS ha comunicato, ancora, che è in corso l’aggiornamento dei sistemi e non è ancora possibile presentare la richiesta.
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