Il Parlamento Europeo ha approvato il 24 aprile 2024 l’AML Package, un pacchetto normativo per rafforzare…
Borse di studio: regime fiscale
Il regime fiscale delle borse di studio e degli assegni erogati nell’ambito dello studio e della ricerca è peculiare a causa della natura del settore, delle finalità perseguite dal soggetto erogante e della posizione nell’ambito dell’accrescimento del bagaglio professionale del percettore (es. borse di studio per corsi di laurea e specializzazioni successive).
Le borse di studio e gli assegni di studio sono erogazioni di somme di danaro elargite a studenti nel corso di istruzione o a coloro, anche non studenti, che sostengono l’attività di studio, ad esempio per ricerca scientifica o per eventuali corsi di specializzazione.
La erogazione, intesa come compenso, si traduce in “redditi assimilati” al reddito di lavoro dipendente quando sussistono le seguenti condizioni: 1- non deve sussistere un lavoro dipendente tra il beneficiario e il soggetto erogante; 2 – i compensi devono essere finalizzati allo studio ed all’accrescimento professionale.
Sul regime di tassazione della borsa di studio si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.173 del 10 giugno 2020. Il regime ordinario di imponibilità che caratterizza in generale le borse di studio è derogato, in ossequio a dettato normativo, con riguardo ad alcune tipologie di borse di studio, ad esempio dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per i dottorati di ricerca e per le attività di ricerca successive alla laurea. Qualora la borsa di studio non sia riconducibile a nessuna delle previsioni a favore per l’ottenimento della esenzione, è soggetta al regime di tassazione quale reddito assimilato al lavoro dipendente previsto dal TUIR.
Le borse di studio percepite dai contribuenti che studiano all’estero ma sono residenti in Italia devono essere dichiarate in Italia. Quelle, invece, corrisposte ad un soggetto residente nello stato estero di soggiorno sono imponibili nello Stato estero ma devono essere dichiarate in Italia.
Molte borse di studio godono del beneficio della esenzione, è opportuno annoverare alcune di esse.
- Borse di studio corrisposte a studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario e dalle Regioni a statuto speciale, dalle Province autonome di Trento e Bolzano (L.390/91),
- Borse di studio corrisposte da università per i corsi di dottorato e ricerca e specializzazione per attività successivi al dottorato (L.398/1989- L.210/1998);
- Borse di studio per la specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia (D.Lgs 257/1991);
- Borse di studio “Erasmus” (Regol. UE n.1288 del 11.12.2013);
- Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, osservatori astronomici, astrofisici, dall’ENEA e dall’ASI e da altri enti pubblici di ricerca (Art.8 DPCM 593/1993),
- Borse di studio a vittime del terrorismo e criminalità organizzata (L.407/1998)
Latest posts by Bruna Fontana (see all)
- Novità sulle violazioni contributive – nuovo regime sanzionatorio - 4 Settembre 2024
- Carte Revolving: un rischio da non sottovalutare - 6 Agosto 2024
- Comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario di libri e registri contabili - 31 Luglio 2024