Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
BREXIT 2021: le novità IVA per le imprese italiane (parte 1)
Con il presente intervento si vuole analizzare, senza presunzione di esaustività, il nuovo scenario che si è delineato con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Il 24 dicembre è stato definito l’accordo che regolerà la nuova relazione tra UE e UK a partire dal 1° gennaio 2021. Il presente articolo quindi avrà un approccio pratico al fine di analizzare le diverse tipologie di operazioni possibili distinguendo fra cessione di beni e prestazioni di servizi in entrata ed in uscita dal Regno Unito.
Prime considerazioni
Principalmente va detto che già oggi lo scambio di beni con il Regno Unito è diventato (e lo è dal 1° gennaio 2021) uno scambio che dovrà necessariamente passare per la dogana, infatti le merci spedite da e verso il Regno Unito dovranno essere considerate importazioni ed esportazioni soggette alla procedure doganali che si applicano al commercio con paesi extra-UE.
Quello che è sicuro è il fatto che questo passaggio comporterà un aggravio di costi per le nostre imprese sia in termini “materiali” di esborso di denaro sia in termini gestionali per adeguare i processi interni che anche di tempi.
Al momento, ci sono anche alcuni aspetti positivi, primo fra tutti la non applicabilità di dazi all’importazione nel Regno Unito di prodotti con “origine” UE e viceversa (art. 5 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunità dell’Energia Atomica in attuazione delle disposizioni dell’art. 50 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’articolo 106-bis del Trattato Euratom in esito al referendum del 2016).
Inoltre non potranno essere applicati oneri di alcun tipo in relazione all’esportazione di beni (art. 6 dell’Accordo), né potranno essere applicati ai beni esportati oneri superiori a quelli gravanti sugli stessi beni se destinati al consumo interno. Infine, come si vedrà meglio nel proseguo, non potranno essere previsti oneri relativi a operazioni di importazione o esportazione che non siano connessi con servizi effettivamente prestati.
Il punto di vista pratico
Come accennato in premessa, lasciando ad interventi successivi l’analisi specifica dei costi per le aziende che tale modifica comporterà ed a ulteriori approfondimenti, si vuole con il presente schematizzare il nuovo scenario rispetto al precedente sia riguardo alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi.
Cessione di beni
Occorrerà, dunque, fare riferimento alle norme IVA previste per le cessioni alle esportazioni (art. 8 e 8 bis DPR n.633/72) oltre che alle disposizioni doganali riferite all’esportazione di beni. Di seguito due tabelle esplicative distinte a secondo di cessione di beni B2B (Business) e/o B2C (Consumer).
(ITALIA ——-> UK) BUSINESS |
Cessione a titolo oneroso da soggetto passivo IVA Italiano a soggetto passivo IVA inglese di beni trasportati da Italia a Regno Unito (B2B)Attività\scenarioAnte BrexitPost BrexitRegime IVA
Cessione intra-UE non imponibile ai sensi art. 41 c.1 lett. a) D.L. 331/93
Irrilevante (se non per la prova testimoniale dello spostamento della merce) chi effettua spedizione o trasporto della merce
Cessione all’esportazione non imponibile ai sensi:
– ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto);
– ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, qualora il trasporto o la spedi- zione dei beni sia effettuato dal cessionario inglese (o da terzi per suo conto) entro 90 giorni dalla consegna degli stessi nel territorio nazionale.
Esente imposta di Bollo ex art 15, tab.B, Dpr 642/72
ControlliVerifica iscrizione VIES soggetto passivo IngleseOccorre dimostrare l’avvenuta esportazione dei beni: visto uscire elettronico (appuramento MRN)PlafondSe soggetto passivo è esportatore abituale, la cessione assume rilevanza ai fini plafondai sensi art. 8 c.1 lett. c) DPR IVA.Se soggetto passivo è esportatore abituale, la cessione assume rilevanza ai fini plafondai sensi art. 8 c.1 lett. c) DPR IVASoggetto passivo Italiano: incombenze
Deve compilare modello INTRA 1-bis (cessioni intracomunitarie) art. 50 D.L. 331/93.
Deve includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 c.3bis D.Lgs. 127/2015)
Emissione bolletta doganale
Non inclusione nella comunicazione operazioni transfrontaliere
(ITALIA ——-> UK) CONSUMER |
Cessione a titolo oneroso da soggetto passivo IVA Italiano a soggetto privato consumatore inglese di beni trasportati da Italia a Regno Unito (B2C) a cura o a nome del cedenteAttività\scenarioAnte BrexitPost BrexitRegime IVA
A) è cessione Italia con IVA con aliquota propria del bene se il cedente non ha:
– superato la soglia oltre al quale vi è l’obbligo di identificarsi nel Regno Unito (70.000£);
– non abbia scelto identificarsi pur non avendo superato la soglia.
B) è cessione Intra-UE non imponibile IVA ai sensi Art.41 c.1 lett. b) D.L. 331/93 se il cedente:
– ha superato la soglia per l’identificazione;
– a scelto di identificarsi
Cessione all’esportazione, non imponibile ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, in quanto il trasporto e l’esportazione dei beni è effettuato dal cedente italiano (o da terzi per suo conto).Controlli–Occorre dimostrare l’avvenuta esportazione dei beniPlafondSe soggetto passivo è esportatore abituale, la cessione assume rilevanza ai fini plafondai sensi art. 8 c.1 lett. c) DPR IVA.Se soggetto passivo è esportatore abituale, la cessione assume rilevanza ai fini plafondai sensi art. 8 c.1 lett. c) DPR IVASoggetto passivo Italiano: incombenze
Deve compilare modello INTRA 1-bis (cessioni intracomunitarie) art. 50 D.L. 331/93.
Deve includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 c. 3bis D.Lgs. 127/2015)
Emissione bolletta doganale
Non inclusione nella comunicazione operazioni transfrontaliere
Acquisto di beni
Come già anticipato l’operazione si configura come un’importazione, ed anche in questo caso nelle tabelle seguenti andiamo a distinguere fra acquisti effettuati da operatore Italiano soggetto ad IVA (B2B) ed operatore privato consumatore (B2C)
(UK —–> ITALIA) BUSINESS Acquisto a titolo oneroso da parte di soggetto passivo IVA Italiano da un soggetto passivo IVA inglese di beni trasportati da Italia a Regno Unito, avente ad oggetto beni spediti o trasportati in Italia dal Regno Unito (B2B). | ||
Attività\scenario | Ante Brexit | Post Brexit |
Regime IVA | Acquisto intracomunitario di beni ai sensi dell’art. 38 co. 1 del DL 331/93, soggetto ad IVA in Italia mediante inversione contabile, applicando l’aliquota propria del bene. | Trattasi di importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi degli artt. 67 ss. del DPR IVA. Le importazioni di cui all’art. 67 co. 1 del DPR 633/72 hanno per oggetto l’introduzione nel territorio dello Stato di beni: – provenienti da Stati o territori non compresi nel territorio doganale dell’Unione europea; – che non siano già stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro della UE. |
Dogana | Non rileva ai fini doganali. | L’operatore economico che importa deve avere un codice EORI valido |
Soggetto passivo Italiano: incombenze | (Se tenuto) Deve compilare modello INTRA 2-bis (acquisti intracomunitari) art. 50 D.L. 331/93. Deve includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 c. 3bis D.Lgs. 127/2015) | Emissione bolletta doganale Non inclusione nella comunicazione operazioni transfrontaliere |
(UK —–> ITALIA) CONSUMER |
Acquisto a titolo oneroso da parte di soggetto Italiano privato consumatore da un soggetto passivo IVA inglese di beni trasportati da Italia a Regno Unito, avente ad oggetto beni spediti o trasportati in Italia dal Regno Unito (B2C).
Attività\scenarioAnte BrexitPost BrexitRegime IVA
A) cessione fuori IVA in Italia, ma soggetta ad IVA nel Regno Unito, quale cessione domestica, in base all’aliquota propria del bene, se il cedente inglese:
– non ha superato la soglia vigente in Italia, oltre la quale vi è l’obbligo di identificarsi ai fini IVA e
– non abbia scelto di identificarsi pur non avendo superato la soglia per l’identificazione ai fini IVA in Italia;
B) cessione domestica in Italia, soggetta ad IVA in base all’aliquota propria del bene nel caso in cui il cedente inglese:
– abbia superato la soglia vigente in Italia, oltre la quale vi è l’obbligo di identificarsi ai fini IVA, oppure
– abbia scelto di identificarsi pur non avendone l’obbligo.
Operazione di importazione, soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell’art. 67 del DPR 633/72, essendo introdotti nel territorio dello Stato beni provenienti da Stati o territori non compresi nel territorio doganale dell’Unione europea (che non siano già stati immessi in libera pratica in un altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia).
DoganaNon rileva ai fini doganali.
Si applica la stessa la disciplina per le cessioni di beni B2B tra il Regno Unito e l’Italia.
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.10.2020 n. 344910, è stata introdotta un’apposita procedura semplificata che definisce le attività da svolgere per le operazioni di importazione relative ad acquisti effettuati attraverso piattaforme telematizzate e-commerce per merce di valore trascurabile destinata a soggetti privati, non soggetta a vincoli e/o limitazioni, attualmente valide fino al 01/07/21 quando entrerà in vigore la nuova disciplina IVA per l’e-commerce.
Nel prossimo intervento si analizzeranno le operazioni di prestazione di servizi, sia B2B che B2C, che dovranno qualificarsi come territorialmente rilevanti in Italia sulla base delle disposizioni dettate dall’art. 7 e seguenti del DPR IVA che prevedono la controparte in paese extra-UE.
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