Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
BREXIT 2021: le novità IVA per le imprese italiane (parte 2)
Introduzione
Il presente intervento, che segue quanto già scritto in un precedente articolo, va ad analizzare e, quindi a concludere, sempre dal punto di vista operativo, i restanti scenari relativi alle prestazioni di servizi verso il Regno Unito e viceversa.
Come già anticipato le prestazioni di servizi, sia B2B che B2C, che dovranno qualificarsi come territorialmente rilevanti in Italia sulla base delle disposizioni dettate dall’art. 7 e seguenti del DPR IVA che prevedono la controparte in paese extra-UE.
Segnaliamo fin d’ora che le variazioni intervenute sul tema a seguito dell’uscita del Regno Unico dall’Unione non vano a modificare le regole note. Infatti, se non in alcune ipotesi particolari, la rilevanza territoriale ai fini IVA di una prestazione di servivi non muta, posto che il criterio di qualificazione del corretto regime da applicare varia a seconda che il prestatore o il committente siano stabiliti o residenti oppure il luogo di utilizzo si trovi entro i confini del territorio dello Stato o fuori dagli stessi.
La complessa disciplina IVA
Relativamente ai servizi, occorre preventivamente ricordare che la disciplina IVA all’art. 7-ter DPR 633/72 Territorialità – prestazioni di servizi, prevede una regola generale valida per i servizi generici, prevedendo poi all’art. 7-quater delle deroghe “assolute” (a prescindere dalla qualificazione del committente), all’art. 7-quinquies sia deroghe “assolute” che “relative” (su servizi forniti nei confronti di taluni committenti non soggettivi passivi) ed agli articoli 7-sexies, 7-septies e 7-opties ulteriori deroghe relative.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare 37/E/2011 ha precisato poi che, per la corretta applicazione delle regole di territorialità, ed in particolare quella prevista per i servizi “B2B” rilevano tre circostanze:
- lo status di soggetto passivo del committente;
- il committente deve agire nella qualità di soggetto passivo d’imposta per la specifica prestazione;
- luogo di stabilimento del committente.
Prestazioni di servizi generici
L’art. 7-ter detta che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
(ITALIA ——> UK) BUSINESS Prestazioni di servizi generici rese da un prestatore italiano soggetto passivo nei confronti di un committente soggetto passivo IVA inglese (B2B) | ||
Attività\scenario | Ante Brexit | Post Brexit |
Regime IVA | Operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA in Italia, posto che il soggetto passivo Iva inglese non è stabilito nel territorio dello Stato, con la dicitura “inversione contabile” art. 21 c. 6-bis DPR IVA | Operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA in Italia, posto che il soggetto passivo Iva inglese non è stabilito nel territorio dello Stato, indcando in fattura la dicitura non soggetta art. 21 c. 6-bis DPR IVA |
Controlli – Documentazione | Verifica iscrizione VIES soggetto passivo Inglese
| il prestatore italiano è tenuto a comprovare lo status di soggetto passivo d’imposta del committente inglese facendosi inviare prova documentale rilasciata dall’Autorità competente |
Soggetto passivo Italiano: incombenze | Deve compilare modello INTRA 1-quater (prestazione di servizi intracomunitari) art. 50 D.L. 331/93. Deve includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 c.3bis D.Lgs. 127/2015) | Deve includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 c.3bis D.Lgs. 127/2015). |
(UK ——> ITALIA) BUSINESS Prestazioni di servizi generici rese da un prestatore inglese nei confronti di un committente soggetto passivo IVA italiano (B2B) | ||
Attività\scenario | Ante Brexit | Post Brexit |
Regime IVA | Il prestatore italiano è tenuto ad applicare l’imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell’art. 17 co. 2 secondo periodo del DPR IVA, integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese. | Il prestatore italiano è tenuto ad applicare l’imposta dovuta mediante inversione contabile, a norma dell’art. 17 co. 2 secondo periodo del DPR IVA, integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese. |
Soggetto passivo Italiano: incombenze | Deve compilare modello INTRA 1-quater (prestazione di servizi intracomunitari) art. 50 D.L. 331/93. Deve includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 c.3bis D.Lgs. 127/2015) | Deve includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 c.3bis D.Lgs. 127/2015). |
Nel caso invece in cui uno dei 2 soggetti sia un cittadino privato, quindi per le prestazioni “B2C”, nelle quali il committente non è un soggetto passivo d’imposta, l’operazione si considera rilevante nel Paese del prestatore. Pertanto avremo:
(ITALIA ——-> UK) CONSUMER |
Prestazioni di servizi generici rese da un prestatore Italiano nei confronti di un committente privato inglese (B2C)Attività\scenarioAnte BrexitPost BrexitRegime IVAIl prestatore italiano è tenuto ad applicare l’IVA con aliquota italiana applicando la normativa IVA del Paese nel quale è stabilito il soggetto passivo che rende il servizio.Il prestatore italiano è tenuto ad applicare l’IVA con aliquota italiana applicando la normativa IVA del Paese nel quale è stabilito il soggetto passivo che rende il servizio.Soggetto passivo Italiano: incombenzeDeve includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 c.3bis D.Lgs. 127/2015)Deve includere l’operazione nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 1 c.3bis D.Lgs. 127/2015).
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