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Cancellato il saldo IRAP sui redditi 2019
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), con un documento del 5 giugno 2020, fornisce importanti considerazioni sull’attuale tema del saldo IRAP del periodo d’imposta 2019.
Riassumendo la norma
Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con l’Art. 24 “Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP” riscrive la mappa dei pagamenti dell’imposta per il 2020.
È stabilito che non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019. Restano comunque dovuti gli acconti per il medesimo periodo. Per questi ultimi, se non versati alle scadenze di legge, sono previste le normali sanzioni ed è necessario procedere al ravvedimento.
Per il periodo d’imposta 2020, invece non è dovuta la prima rata dell’acconto. Non è stabilito cosa accade alla seconda rata e al saldo dell’imposta di tale periodo. Certo è che l’importo della prima rata non versata è escluso dal calcolo dell’imposta a saldo per il 2020. Dalla formulazione della norma appare chiaro che il saldo dell’IRAP 2020 sarà dovuto in sede di dichiarazione Unico/2021 al netto dell’acconto non versato.
Soggetti beneficiari
Destinatari delle disposizioni in commento sono:
- i contribuenti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), gli imprenditori quindi;
- i contribuenti con compensi di cui all’articolo 54, comma 1. I cosiddetti lavoratori Autonomi.
Per usufruire delle agevolazioni, i ricavi e i compensi suddetti non devono superare i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente il 19 maggio 2020.
Congruità degli acconti
Già l’Assonime con una pubblicazione del 22 maggio 2020 affrontava il caso soffermandosi sulle modalità di calcolo dell’imposta in commento soprattutto per quanto attiene agli acconti.
Come evidenziato sopra, la norma stabilisce che in ogni caso sono dovuti gli acconti per il periodo d’imposta 2019. A questo proposito si pone il problema della congruità dei versamenti effettuati per non incorrere in sanzioni per carenza o insufficiente versamento.
Di norma gli acconti vengono determinati con il criterio storico basandosi sull’imposta versata per il periodo d’imposta dell’anno precedente (nel nostro caso il 2018). Ma potrà essere preso in considerazione, se più favorevole per il contribuente, anche il criterio di calcolo previsionale. Secondo questo metodo si fa riferimento all’imposta che le imprese avrebbero dovuto versare per il periodo di riferimento (2019). La congruità dei versamenti sarà parametrata, quindi, ai due metodi di calcolo dell’imposta.
Beneficio definitivo
Concretamente il beneficio introdotto dall’art. 24 del decreto non è configurabile come una mera agevolazione di carattere finanziaria. Esso rappresenta un beneficio definitivo in quanto la norma stabilisce che il versamento “non è dovuto” sia per il saldo 2019 sia per il primo acconto 2020. Questo comporta la necessità di definire il periodo d’imposta nel quale imputare tale beneficio.
Concentrando l’attenzione sui contribuenti in contabilità ordinaria e che sono tenuti a presentare il bilancio, si individuano due ordini di problemi.
Non sussistono problemi per quanto riguarda la prima rata di acconto per l’annualità 2020. Questa è di competenza dell’anno in corso ed in tale periodo va presa in considerazione.
Riguardo, invece, la cancellazione del saldo IRAP 2019, quest’ultimo può influenzare il bilancio chiuso al 31.12.2019 oppure quello dell’anno in corso che si chiuderà a fine esercizio 2020. Dipende se il bilancio è stato approvato o meno alla data di pubblicazione del Decreto n. 34, e cioè il 19 maggio 2020.
Esposizione in bilancio
Il documento della FNC del 5 giugno 2020 pone l’attenzione sulla problematica dalla competenza e della conseguente esposizione in bilancio del beneficio.
Preliminarmente va osservato che la cancellazione dell’imposta rientra nella fattispecie contemplata dall’OIC 29, come “fatto nuovo intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio”.
È necessario individuare la corretta appostazione del fenomeno nelle scritture contabili e nel bilancio in quanto il fenomeno è di pertinenza di due esercizi.
La FNC evidenzia come, alla data del 19 maggio 2020, alcune società potrebbero già aver approvato il bilancio dell’esercizio 2019. O perlomeno la bozza di bilancio potrebbe essere stata approvata dal CdA ed essere in attesa di discussione in assemblea.
In questo caso non sembrano esserci più margini di intervento. L’imposta è stata già calcolata e appostata in bilancio. Nell’esercizio 2020 si procederà, poi, a rilevare una sopravvenienza attiva a fronte della sopravvenuta cancellazione del saldo IRAP 2019.
Altra fattispecie si ha quando il bilancio, pur essendo pronto in bozza, non sia stato portato all’approvazione del Consiglio e tantomeno in assemblea. Questo perché si utilizza il maggior temine di 180 gg per l’approvazione del bilancio concesso dal Decreto.
In questo caso bisogna rivedere la scrittura di rilevazione del saldo IRAP e tener conto della sua cancellazione nel bilancio 2019. Lo sconto va considerato come minor onere d’imposta a carico dell’esercizio in chiusura.
Comunque, qualunque sia la procedura adottata per la rilevazione della fattispecie, sarà necessario tenerne conto nella nota integrativa ed esporne le motivazioni.
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