Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Carte Revolving: un rischio da non sottovalutare
La carta di credito revolving rientra nella categoria delle carte ricaricabili e si può utilizzarla come una tradizionale carta di credito a saldo.
La carta revolving ha una caratteristica che la rende completamente diversa da una carta di credito tradizionale. Invero, la stessa non prevede l’addebito sul conto di tutte le spese, in un’unica soluzione a fine mese, consente; al contrario, dà la possibilità di avere un plafond ed utilizzarlo alla stessa stregua di un affidamento con la differenza che la restituzione avviene pattuendo con la banca o agenzia di credito una rata mensile di importo costante.
La carta revolving può essere usata per tutti gli acquisti (sia in negozio che online) e per i prelievi agli sportelli. Le transazioni possono raggiungere un importo massimo stabilito da chi ha emesso la carta, un importo definito linea di credito.
Ogni fine mese vengono versati sia la rata stabilita sia gli interessi, calcolati sulle somme effettivamente utilizzate per gli acquisti.
Le voci di costo di una carta revolving sono numerose. Oltre al tasso di interesse, il cui importo varia in base all’emittente ed è sempre indicato per legge nel contratto, bisogna considerare anche:
- le spese di estratto conto;
- l’imposta di bollo;
- le spese di incasso delle rate;
- le commissioni sui prelievi;
- le coperture assicurative aggiuntive;
- le spese nel caso in cui si richieda una carta aggiuntiva per un familiare del titolare;
- le commissioni per la quota associativa annuale, prevista da alcuni istituti.
Tutte queste spese e commissioni vengono incluse nell’importo finale che bisogna rendere alla banca o all’agenzia per estinguere il debito contratto.
Alla luce di quanto sopra è bene venire a conoscenza a quali problematiche si può andare incontro con l’utilizzo delle carte di credito revolving a causa di una scarsissima conoscenza dell’argomento.
La carta revolving – come qualsiasi altro prodotto finanziario di credito a consumo – si basa su una logica di tassi di interesse. Quando si firma il contratto per una carta revolving si ottengono le informazioni sul valore percentuale del TAN e del TAEG.
Il TAN è il Tasso Annuo Nominale: indica il tasso degli interessi da pagare.
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) esprime invece il costo totale che comprende sia gli interessi che le spese di incasso della rata, le coperture assicurative e gli oneri per l’invio degli estratti conto. Il tasso mediamente applicato è compreso tra il 17% e il 24% su base annua, quindi elevato.Sulla questione dei tassi usurai della carta revolving la Banca d’Italia si è espressa chiaramente. Esiste una soglia percentuale oltre la quale non è possibile andare. E’ una soglia che viene costantemente aggiornata e calcolata dalla Banca d’Italia sulla base dell’andamento del mercato finanziario e sul tasso effettivo globale medio (TEGM). Puo’ capitare che, anche se nei contratti il tasso indicato risulta corretto, nel senso che rimane sotto la soglia percentuale, nel momento in cui devono essere conteggiati nel tasso finale tutti i costi “extra” nascosti, ad es. spese per commissioni o altri tipi di costi che vanno inseriti tra le spese in rata di cui ci si può non accorgere, sono proprio questi costi a far salire enormemente il TAEG con conseguente superamento del tasso soglia.
Nel corso degli ultimi anni sempre più spesso i titolari di carte revolving si sono rivolti all’autorità giudiziaria. I motivi sono diversi: tassi di interesse usurai, contratto nullo perché non presente in forma scritta, mancata trasparenza nelle clausole di contratto.
Sistemi stragiudiziali come l’Arbitro Bancario Finanziario sono di grande aiuto in questo senso. Grazie all’ABF si può fare ricorso, tutelarsi e ottenere giustizia .
E’ molto importante richiedere sempre gli estratti conto dove si addebitano le rate , certificati, ai sensi dell’articolo 119 TUB, dal funzionario dell’Istituto di Credito affinché si possa leggere cosa è stato effettivamente versato ma, soprattutto, verificare come sono soliti applicare la capitalizzazione mensile degli interessi. La Delibera CICR del 9.2.2000 autorizza la capitalizzazione trimestrale, a determinate condizioni e solo per i conti correnti. Poiché il credito revolving non rientra nell’ambito applicativo della ricordata Delibera la capitalizzazione mensile è illegittima e deve essere sostituita con quella semplice.
Si conclude l’analisi delle carte revolving concentrandosi su un ulteriore profilo di grande attualità, ossia la illegittima segnalazione dei clienti inadempienti presso le banche dati di informazioni creditizie, con la conseguenza che il consumatore medio, che si trova in temporanea difficoltà a “saltare” ovvero ritardare il pagamento di una rata, rischia di ritrovare il suo nominativo presso l’archivio delle banche dati (Crif, Eurisc, ecc…) con le conseguenti difficoltà di accesso ad un futuro credito.
Prima della segnalazione la legge prevede la necessità di un preavviso. Per la precisione l’art. comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia stabilisce che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, deve avvertire l’interessato circa l’imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. Il codice specifica che i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno 15 giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato. Le finalità del preavviso, dal contenuto specifico, sono due: sollecito al cliente affinché provveda ad effettuare il pagamento dovuto seppure con ritardo e far comprendere al medesimo la gravità delle conseguenze derivanti dalla segnalazione nelle predette banche dati.
Sono numerose le decisioni dell’ABF che indicano come gli intermediari disattendono non raramente le disposizioni in merito al preavviso e pongono a carico dei medesimi l’onere della prova dell’inoltro del preavviso e della ricezione da parte del cliente (in pratica deve essere utilizzata la raccomandata con avviso di ricevimento).
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