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Cartelle di pagamento – novità previste dal D.L. n. 146/2021
Un’importante novità introdotta dal decreto Fiscale, il cosiddetto collegato alla Legge di Bilancio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, riguarda le cartelle esattoriali.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione prevede tempi più lunghi per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre 2021.
Una maggiore tolleranza per non decadere dalla rottamazione e dal saldo e stralcio e, contemporaneamente, una nuova possibilità per coloro che sono decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio.
Nuove possibilità per i decaduti dalla pace fiscale
Il decreto Fiscale prevede una nuova occasione per coloro che sono decaduti dai benefici dalla pace fiscale, dalla rottamazione ter, saldo e stralcio.
La norma, infatti, prevede la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti coloro che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal precedente Decreto Sostegni-bis.
Tutto ciò sarà possibile pagando, tutte le rate in scadenza nel 2020, entro il 30 novembre 2021, insieme alle rate in scadenza nel 2021.
Più precisamente, devono essere pagate entro il 30 Novembre 2021:
- le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2020 e le rate scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2021;
- le rate del saldo e stralcio scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo e 31 luglio 2021.
Per entrambe le situazioni, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti che avverranno entro 5 giorni dalla scadenza del 30 novembre, ossia fino al 6 dicembre 2021.
Più tempo per le cartelle notificate a partire dal 1° settembre 2021
Un’altra interessante novità introdotta dal Decreto Fiscale (D.L. n.146/2021) e comunicata dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione, è il passaggio da 60 a 150 giorni per pagare le cartelle esattoriali notificate nel periodo tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021.
Fino allo scadere del termine dei 150 giorni, non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero.
Rateizzazioni
Un’altra interessante novità riguarda i piani di rateizzazione attivi alla data dell’ 8 marzo 2020, data che segna l’inizio del periodo di sospensione dell’attività di riscossione, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per i piani di rateizzo già in essere a marzo 2020, le rate, che determinano la decadenza della dilazione, passeranno da 10 a 18.
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta zona rossa, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Per permettere a più contribuenti di beneficiare della nuova agevolazione, è differito dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021, il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione dell’attività di riscossione (le rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Rateizzi concessi dopo 8 marzo 2021
Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e per quelle le cui richieste sono state già presentate o saranno presentate entro il 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.
Per le rateizzazioni concesse a partire dal 1° gennaio 2022, la decadenza avverrà dopo il mancato pagamento di 5 rate; si ritorna così all’ordinarietà.
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