Il Parlamento Europeo ha approvato il 24 aprile 2024 l’AML Package, un pacchetto normativo per rafforzare…
Cassa Integrazione se le temperature sono troppo alte
In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, alcune Regioni, tra cui la Regione Campania con Ordinanza n. 1 dell’11 luglio 2024, l’INPS ha fornito le prime istruzioni alle proprie strutture sul territorio in merito alle modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale (CIGO).
Le indicazioni fornite con un messaggio Hermes pubblicato in data 26 luglio 2024 riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità – come nei casi richiamati dalla Ordinanza del Presidente della Regione Campania segnalata in premessa – i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.
In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda (ovvero allegata alla stessa) gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
La cosa più importante da tenere presente è che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria l’INPS terrà conto di tale circostanza.
Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.
A tal fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.
Come sappiamo, ma giova comunque ricordarlo in questa sede, nel caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta solo laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi, tuttavia, anche nel caso in cui si registrino temperature pari o inferiori a 35° centigradi non è automaticamente escluso l’accoglimento della domanda di accesso alla CIGO qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è solitamente più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo (come accade quando il tasso di umidità risulti particolarmente elevato).
Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
Risulta tuttavia evidente che le necessarie valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda da parte della Sede INPS competente, è sempre consigliabile redigere accurate e dettagliate relazioni tecniche. Per completezza delle relazioni tecniche si intende pure soddisfare appieno l’esigenza di identificare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere la particolare fase dell’attività lavorativa aziendale, ovvero la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.
CASSA INTEGRAZIONE IN AGRICOLTURA
In caso di presentazione della domanda di CISOA (legge 8 agosto 1972, n. 457 e s.m. e i.) per sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo, la causale da utilizzare è “avversità atmosferiche”, che è quella ordinariamente utilizzata in caso di richieste per intemperie stagionali.
In caso di presentazione della domanda di CISOA per riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, la causale da utilizzare è “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.
Di seguito l’Ordinanza della Regione Campania:
ORDINANZA_N._1-11.07.2024_ORDINANZE
Latest posts by Alberto Cicatelli (see all)
- Cassa Integrazione se le temperature sono troppo alte - 28 Luglio 2024
- Imprese Agrituristiche: corretto inquadramento previdenziale - 22 Luglio 2024
- Artigiani/Commercianti: contributi INPS a percentuale eccedenti il minimale di reddito relativi all’anno d’imposta 2019. Formazione degli avvisi di addebito - 19 Luglio 2024