Il Concordato Preventivo Biennale è stato introdotto dal Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024, con…
CIG COVID-19
La legge di Bilancio 2021 non contempla l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, di versamento del contributo addizionale in vigore nel 2020.
I datori di lavoro, che interrompono o diminuiscono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’attuale epidemia, possono richiedere l’autorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.
La legge di Bilancio 2021 opera, inoltre, una fondamentale diversificazione dell’arco temporale in riferimento al quale è possibile ricorrere alle diverse misure di integrazione salariale:
– i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere impiegati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021;
– i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), devono essere inseriti nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Con riferimento al settore agricolo, la legge di Bilancio 2021 prevede la facoltà del trattamento di cassa integrazione operai agricoli a seguito di sospensioni dell’attività lavorativa causa COVID-19 per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
l’occasione a questo ammortizzatore sociale è ammesso anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con la causale “CISOA DL RILANCIO”.
Nel portale dell’ INPS sono disponibili i servizi telematici per la comunicazione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.
A tal fine sono istituite le seguenti nuove causali:
– successivo periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario: “COVID 19 L. 178/20”.
– domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA): “CISOA L. 178/20”.
La presentazione delle domande relative a tutte le tipologie di trattamenti di cassa integrazione salariale e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Considerato che la legge di bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il termine per la presentazione delle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese in corso resta fissato, secondo la regola ordinaria, al 28 febbraio 2021.
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