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Con la riduzione dell’affitto per Covid, è salva la cedolare secca.
In caso di riduzione del canone di affitto, quale conseguenza del Covid-19, è salva la cedolare secca.
Questo è il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la risposta n.165 del 9 Marzo 2021
Risposta n.165 del 9 Marzo 2021 – Agenzia delle Entrate.
In tema di riduzione dell’affitto per Covid, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, non c’è contrasto con quanto previsto dal comma 11, dell’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 secondo il quale: “nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca, è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo (…). L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo”.
L’Agenzia delle Entrate, passando in rassegna l’articolo 21 dell’Accordo territoriale sulle locazioni abitative, ha previsto, considerando il particolare periodo di emergenza sanitaria ed economica da Covid-19, per i contratti stipulati sotto la vigenza del presente accordo e per un periodo di sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso, una riduzione del valore massimo delle rispettive fasce di oscillazione per una percentuale del 10%.
La riduzione perderà i suoi effetti dopo 6 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Riduzione del canone
La riduzione del 10% del canone di locazione prevista, quindi, da una clausola del nuovo Accordo territoriale sulle locazioni abitative tra il Comune e le Organizzazioni sindacali, inserita dalle associazioni di categoria di proprietari e inquilini, non impedisce il riconoscimento della previsione della cedolare secca.
Si tratta di una clausola contrattuale con il carattere della temporaneità e della obbligatorietà.
Clausola contrattuale
La clausola è applicata automaticamente, indipendentemente da qualsiasi volontà espressa dalle parti contrattuali.
Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 21 dell’accordo, la clausola di riduzione del canone viene inserita obbligatoriamente nel contratto.
In caso contrario, il contratto non è conforme a quanto disposto dell’accordo territoriale.
In base a quanto detto, possiamo sintetizzare che:
- la clausola contrattuale ha carattere temporaneo ed obbligatorio;
- le parti contrattuali non manifestano alcuna volontà circa l’automatica applicazione temporanea all’interno del contratto di locazione.
L’Agenzia delle Entrate aggiunge ancora che, data la precaria situazione emergenziale, che giustifica l’inserimento automatico e temporaneo della clausola in questione nei contratti di locazione, il regime agevolato della cedolare secca non deve essere impedito dall’efficacia della clausola medesima.
Detta clausola può essere inserita direttamente nel contratto oppure può essere prevista in un’autonoma scrittura privata da sottoscrivere e registrare contestualmente al contratto di locazione.
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