Quando parliamo di sostenibilitĂ , spesso la associamo alla tutela dellâambiente o a una crescita economica equa…
Concordato Fiscale Preventivo
Il Consiglio dei ministri riunitosi venerdĂŹ 3 novembre 2023, alle ore 11:42, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni, su proposta del Ministro dellâeconomia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrĂ disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia:
- di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere;
- di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Di seguito i contenuti principali.
Disposizioni in materia di procedimento accertativo
Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo. Si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo âStatuto del contribuenteâ, che lo âschema di provvedimentoâ che dovrĂ essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con lâamministrazione debba contenere anche lâinvito alla definizione del âprocedimento con adesioneâ; si abroga la disciplina dellââinvito obbligatorioâ, che impone allâamministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare lâinvito a comparire al contribuente per lâavvio del procedimento di definizione dellâaccertamento; si introduce la disciplina dellâadesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.
Inoltre, si introduce la disciplina generale degli âatti di recuperoâ finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra lâaltro la possibilitĂ di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di otto anni dallâutilizzo del credito, del potere di notifica dellâatto. In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.
Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dellâagente della riscossione.
Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attivitĂ di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dellâevasione fiscale, della frode fiscale e dellâabuso del diritto in materia tributaria, nonchĂŠ a stimolare lâadempimento spontaneo dei contribuenti.
In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo âscambio di informazioni su richiestaâ, con Paesi dellâUnione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli âstrumenti di cooperazione amministrativa avanzataâ volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attivitĂ economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.
Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dellâUnione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dallâapplicazione delle norme in materia di IVA tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. Inoltre, il rappresentante fiscale dovrĂ essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilitĂ (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dellâente che si intende nominare rappresentante fiscale.
Si rivede la disciplina della revisione dei termini di prescrizione e decadenza dellâazione dello Stato e dellâapparato sanzionatorio dellâimposta sui premi di assicurazione, con la possibilitĂ di presentare la denuncia tardiva entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione, ferma restando lâapplicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate. Inoltre, si modifica il termine per la notifica degli avvisi nei casi di omessa o infedele denuncia annuale dei premi incassati, che si uniforma a quelli delle altre imposte indirette: in caso di infedele denunzia, lâazione dello Stato per il conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni previste decade decorso il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Disciplina del Concordato preventivo biennale
Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Per lâapplicazione del CPB, lâAgenzia delle entrate formulerĂ una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dallâesercizio dâimpresa, o dallâesercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dellâimposta regionale sulle attivitĂ produttive. Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel dettaglio, potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dallâapplicazione degli Indici sintetici di affidabilitĂ fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo dâimposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali lâaver ottenuto un punteggio di affidabilitĂ fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, aver estinto quelli che tra essi sono dâimporto complessivamente pari o superiori a 5.000 euro). Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono lâaccesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi dâimposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilitĂ di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi dâimposta antecedenti).
Nei periodi dâimposta oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per lâapplicazione degli indici sintetici di affidabilitĂ fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, lâAgenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. Lâadesione non produce effetti ai fini dellâIVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attivitĂ dâimpresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti, si prevede che lâaccettazione della proposta dellâAgenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca lâobbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi dâimposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, si disciplinano le modalitĂ di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina lâipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).
Per i periodi dâimposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito allâattivitĂ istruttoria dellâAmministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato; lâAgenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano lâimpiego di maggiore capacitĂ operativa per intensificare lâattivitĂ di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono; i soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi allâacconto e al saldo in scadenza al 30 giugno.
(Fonte ufficio stampa Presidenza del Consiglio dei Ministri)
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