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Contributi all’Editoria: domande entro il 31 gennaio 2021
Il Decreto Legislativo n. 70 del 15 maggio 2017, pubblicato sulla G.U. del 29 maggio 2017, ha ridefinito la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
Tale agevolazione ha come finalità il sostenimento delle attività editoriali di quotidiani e periodici, anche in versione digitale, sia a livello locale che nazionale in osservanza del principio di pluralismo dell’informazione.
Il contributo erogato comprende una quota di rimborso dei costi di produzione della testata e una quota per le copie vendute. E’ prevista anche una percentuale di rimborso per i costi sostenuti per le edizioni digitali secondo un meccanismo indicato al punto 5 e segg. dell’art. 8. Dlgs n. 70/2017.
Il 31 gennaio 2021 scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi diretti relativi all’anno 2020.
Vediamo brevemente i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter presentare la domanda.
Soggetti Beneficiari
L’art. 2 del Dlgs n. 70/2017 elenca i soggetti interessati:
“Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dall’articolo 137 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
Le imprese editrici di cui al comma 1 possono richiedere il contributo per una sola testata, fatte salve le imprese ed associazioni di cui alla lettera e)”.
Costi ammissibili
L’art. 8 del citato Decreto individua i costi ammissibili e i criteri di calcolo del contributo:
“1.Per le imprese editrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata e una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le modalita’ indicati nel presente articolo.
2. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi all’esercizio dell’attivita’ editoriale per la produzione della testata per la quale si richiede il contributo nell’anno di riferimento del contributo medesimo:
a) costo per il personale dipendente fino ad un importo massimo di euro 000 e di euro 50.000 annui al lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) costo per l’acquisto della carta necessaria alla stampa delle copie prodotte nell’anno di riferimento, costo per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie, costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in abbonamento;
c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l’acquisto di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine della testata;
d) costo per l’acquisto e l’installazione di hardware, software di base e dell’applicativo per l’edizione digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva;
f) costo per la gestione e l’alimentazione delle pagine web;
g) costo per l’installazione di sistemi di pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di piattaforme che permettano l’integrazione con sistemi di pagamento digitali.
3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f) e g) per le quali, secondo la vigente normativa civilistica, e’ configurabile una procedura di ammortamento, i costi rimborsabili si riferiscono esclusivamente alla quota di costo imputabile all’esercizio di riferimento del contributo.
4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal bilancio di esercizio dell’impresa e sono rimborsabili ove i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità, quali bonifico bancario o postale, servizi di pagamento elettronici interbancari ovvero altri strumenti equipollenti purchè idonei ad assicurarne la piena tracciabilità, anche se tali pagamenti siano effettuati nell’esercizio successivo a quello di competenza del contributo.
In tal caso deve essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei costi redatto secondo le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 10, la corrispondenza contabile con i pertinenti costi ammissibili dell’esercizio di riferimento del contributo.
Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti parziali sono riconoscibili nella misura degli importi pagati, ove effettuati con le modalita’ di cui al presente comma”.
Modulistica
Sulla Piattaforma dedicata del Mise è scaricabile tutta la documentazione per la presentazione della domanda che si riepiloga di seguito:
- Modello di domanda
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione esclusivamente in formato digitale
- Modello comunicazione coordinate bancarie
– Per l’Edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione cartacea aggiungere:
- Prospetto dei ricavi relativi alla testata
- Prospetto dei costi per il personale
- Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
- Prospetto delle copie cartacee distribuite e vendute
- Prospetto delle copie digitali vendute
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell’applicazione dei criteri incrementali
– Per l’Edizione testata esclusivamente in formato digitale aggiungere:
- Prospetto dei ricavi relativi alla testata
- Prospetto dei costi per il personale
- Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
- Prospetto delle copie digitali vendute
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell’applicazione dei criteri incrementali
Modalità presentazione domanda
Come riportato sul portale del Mise, la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2021 (anno successivo a quello di riferimento del contributo 2020) utilizzando la procedura on line accessibile sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.
A tal fine, tutte le imprese che intendono presentare domanda di contributo devono richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato, all’indirizzo PEC: die.contributidiretti@pec.governo.it.
Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2021, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Ufficio per il sostegno all’editoria
Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa 90
00187 – Roma
Nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.
Entro il termine del 30 settembre 2021 va presentata, secondo le medesime modalità di invio della domanda, l’ulteriore documentazione prevista dall’articolo 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 ovvero l’intera documentazione indicata dal medesimo articolo 2 se non prodotta unitamente alla domanda.
Per un maggiore approfondimento della procedura si rinvia al portale del Mise al seguente indirizzo.
Si consiglia di consultare anche le relative FAQ.
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