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Coronavirus – Firmato il Decreto del 22 Marzo 2020

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Coronavirus – Firmato il Decreto del 22 Marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm del 22 marzo 2020. Sono state introdotte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure restrittive sono applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il DPCM specifica che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.

Non sono invece sospese le attività professionali.

Tra le attvità professionali che possono continuare la loro attività sono compresi anche gli studi dei Dottori Commercialisti. Nella tabella riportata nll’allegato 1 al decreto, infatti, tra le attività non sospese sono ricomprese quelle riportate nel codice ATECO 69 – Attività legali e contabili.

Vengono cosi sconfessate le voci di un obbligo di chiusura degli studi professionali dei Commercialisti, cosa denunciata anche dal Presidente dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperi Contabili, Dott. Massimo Miani.

Il Presidente Miani si era visto costretto a prendete una netta posizione in materia, con una nota con la quale ribadiva che i Commercialisti “rendono un servisio essenziale al paese” e invitava a mantenre gli studi aperti.

Sinteticamente il DPCM prevede che

  1. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1; Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
  2. è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
  3. le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  4. restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali,
  5. sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali;
  6. è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  7. sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo;
  8. sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Il Decreto conclude stabilendo che le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Per approfondimenti e consultazione, si riportano i riferimenti del DPCM e dell’Allegato 1.

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf

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