Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Coronavirus – Norme speciali per riduzione dell’orario di lavoro
Coronavirus – Norme speciali per riduzione dell’orario di lavoro
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il dl n. 18/2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Si riporta di seguito una prima analisi dell’art.23, al Capo II,
“Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno dei lavoratori”
L’art. 23 prevede, per l’anno 2020 a partire dal 5 Marzo, a sostegno dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito della sospensione del servizio scolastico, la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, del congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni.
Per questo congedo è prevista un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
La fruizione del congedo è prevista alternativamente per entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In aggiunta a quanto sopra riportato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, che rispettino le condizioni sopra indicate, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine o grado, senza corresponsione di indennità e né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Le presenti disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.
Il limite di età, 12 – 16 anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.
Aumenta il numero di giorni di permesso mensile retribuito per assistenza disabili gravi e viene equiparata alla malattia la quarantena con sorveglianza attiva e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Del bonus possono beneficiare anche i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Le modalità operative per accedere al bonus sono stabilite dall’INPS; l’istituto provvede al monitoraggio delle domande comunicando le risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro.
Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro.
L’indennità da 600 euro per gli autonomi non è una tantum, è il contributo per marzo ma sarà mantenuto finche ci sarà chiusura delle attività economiche.
L’indennità sarà rinnovata, se necessario, con il prossimo decreto di aprile.
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