Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Covid-19 e semi-incentivazione al lavoro agile
Il propagarsi della pandemia ha esteso il ricorso allo smart working, si nota che ci sono scompensi in materia, dal diritto al buono pasto: non è scontato che spetti alla totalità dei dipendenti.
Seppure liberato da quasi tutte le regole introdotte dal D.Lgs. 81/2017 per disciplinare questa modalità lavorativa, alcuni principi del lavoro agile sono comunque rimasti fermi e rileva, in particolare, il diritto del lavoratore in smart working allo stesso trattamento normativo e retributivo di colui che lavora in azienda.
Tuttavia, alcune differenze sono via via emerse, stante le particolarità di questo metodo di lavoro: non si parla, per esempio, di lavoro straordinario in quanto nella fattispecie pesa maggiormente il risultato che non il tempo impiegato per raggiungerlo.
Ai lavoratori in smart working non è riconosciuto il premio di 100 euro per la presenza sul luogo di lavoro nel mese di marzo.
Il D.M. 122/2017, però, ha disposto che il buono pasto, se previsto, deve essere corrisposto dal datore alla totalità dei dipendenti, assunti con qualsiasi tipo di contratto sia a tempo pieno che a tempo parziale, e anche nell’ipotesi che non sia affatto contemplata una pausa pranzo.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea questo aspetto con la risposta ad interpello 956-2631/2020 (non pubblicata), rispondendo ad un Ente bilaterale che chiedeva se i buoni pasto riconosciuti ai lavoratori in smart working fossero o meno esenti da Irpef a norma dell’art. 51, c. 2, lett. c) del Tuir, che esclude dal reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Secondo l’Agenzia, l’esclusione opera anche nel caso in cui i buoni pasto vengano erogati a dipendenti in smart working stante l’evoluzione della normativa, attenta a tutte le forme di lavoro flessibile sempre più diffuse e in assenza di esplicite restrizioni.
Quindi, non è fiscalmente penalizzato il riconoscimento, da parte del datore di lavoro, del buono pasto ai dipendenti che prestano l’attività lavorativa presso la propria abitazione o nei luoghi da essi prescelti.
Per orientamento prevalente, però, a questi lavoratori non è erogato. Nel pubblico impiego, per esempio, l’Aran, con il parere 6432/2020 ha affermato che, essendo il lavoro agile , il riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti ricade esclusivamente sui singoli enti.
Così pure la Funzione Pubblica, con il parere DFP-0055495-P-28/8/2020, ha affermato che il riconoscimento dei buoni pasto, in assenza di previsioni ostative rinvenibili nella normativa e nel contratto vigente, rappresenta una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte organizzative e gestionali di ciascuna amministrazione.
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