Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Credito d’imposta Beni Strumentali.
Proroga del termine al 31 dicembre 2022.
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili ed ampliandone l’ambito applicativo.
Nel dettaglio, si prevede che possano fruire del credito d’imposta le imprese che a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, oppure entro il 30.06.2023 (se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito d’imposta spetta alle imprese e ai professionisti (con riferimento ad alcuni investimenti) residenti in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Non possono usufruirne le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale; destinatarie di sanzioni interdittive.
Condizione per avere l’agevolazione in esame sono il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi e sono previste delle esclusioni. In particolare sono esclusi: i veicoli, i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016, i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a 5 milioni di euro, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
- investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il credito spetta nella misura del 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile (come definito ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81)
Il credito spetta nella misura del 6% per gli stessi investimenti se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.
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