skip to Main Content

Credito d’imposta del 60% per canoni locazioni commerciali

Giornalista. Dottore commercialista - Consulente fiscale e aziendale - Conciliatore specializzato - Curatore fallimentare - Revisore legale - Consulente di Tribunale.
Presidente onorario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno.
E-mail: lucadefra20@gmail.com

 Nel Decreto legge #Cura Italia è prevista un’agevolazione sotto forma di Credito d’imposta per le locazioni commerciali. Ecco di cosa si tratta:

In questo momento storico, di emergenza epidemiologica per il COVID-19, che richiede la massima attenzione, prima di tutto per la salute, ma anche per il peso economico e sociale, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese (riteniamo temporanei perché saranno necessari altri consistenti interventi strutturali).

Tra i tanti interventi di sostegno vi è quello che riguarda il canone di locazione dei conduttori di locali commerciali interessati della chiusura forzata (negozi e botteghe).

Per gli affittuari dei locali commerciali l’art. 65 del DECRETO-LEGGE 17 marzo, n. 18, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento, connesse all’emergenza epidemiologica è concesso, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020.

In effetti il commerciante beneficia di un bonus, sui pagamenti delle imposte, pari al 60% cioè pagherà il 60% in meno di quanto dovuto al fisco. Potrà, pertanto, compensare parte del canone di locazione (60%) del mese di marzo, con le imposte dovute.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 3 aprile 2020, ha fornito chiarimenti, e precisato che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il codice tributo n. 6914 per il modello F24.

Il bonus – credito d’imposta – del canone di locazione (60%) è utilizzabile, in compensazione, solamente da coloro che hanno pagato il canone del mese di marzo o, comunque, potrà essere utilizzato quando avverrà il predetto pagamento del canone. Senza il pagamento del canone non è possibile utilizzare il bonus (questa è l’interpretazione dell’ADE).

Altra precisazione dell’ADE è quella che riguarda la categoria catastale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, anche, che il credito d’imposta spetta – a partire dal 25 marzo 2020 – soltanto per gli immobili accatastati in categoria C/1. Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale.

Nelle FAQ del Ministero delle Finanze viene chiarito che per beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:

➣ essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;

➣ essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

Oggi è così, ma è prevedibile che vi possa essere una riformulazione dei disposti normativi e di ulteriori approfondimenti delle norme, che tengano conto del prolungarsi dello stato di necessità delle famiglie e delle imprese.

Prima di chiudere questo breve articolo, rileviamo il considerevole intervento della Regione Campania, a sostegno del benessere delle famiglie e delle difficoltà in cui si trovano le imprese del territorio regionale.

Arriva, infatti, il Piano Socio Economico con oltre 604 milioni stanziati, per sostenere tutte le categorie in crisi a seguito del COVID-19. Intervento straordinario, della regione Campania, che si somma ai benefici statali di cui al suddetto decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Luca De Franciscis
Back To Top
Search
La riproduzione è riservata!