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Credito d’imposta per canoni di locazione uso non abitativo.
Per il credito dâimposta, relativo ai canoni di locazione ad uso non abitativo, è opportuno dare, preliminarmente, unâinformazione di carattere pratico.
Prima di esporre quanto disposto dallâart. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. âDecreto Rilancioâ), e della recente circolare esplicativa n. 14/E del 6 giugno 2020, è opportuno precisare che, per botteghe e negozi (categ. C/1), lâart. 65 del Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18, per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento, connesse allâemergenza epidemiologica da COVID-19, aveva giĂ disposto la concessione di un credito dâimposta, per il mese di marzo 2020, nella misura dl 60%, da calcolare sul canone di locazione.
Successivamente, con lâart. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito dâimposta viene ampliato, e accordato a piĂš soggetti e per piĂš mesi.
Coloro, quindi, che hanno giĂ beneficiato, del credito dâimposta, relativo al mese di marzo 2020, con il disposto della precedente normativa, potranno utilizzare, il nuovo bonus del 60%, limitatamente ai canoni di locazione pagati per i mesi di aprile e maggio 2020, cosĂŹ da non incorrere in errore e duplicare il credito.
Con la circolare n. 14/E, lâAgenzia delle Entrate, fornisce indicazione dei soggetti che possono utilizzare il credito dâimposta, relativo ai canoni di locazione pagati al locatore, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Viene subito chiarito che il credito dâimposta (comma 5 del âDecreto Rilancioâ) spetta a condizione che i ÂŤsoggetti esercenti attivitĂ economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo dâimposta precedenteÂť.
Il âbeneficioâ si applica sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, e affitto dâazienda, ed è utilizzabile dai soggetti esercenti attivitĂ dâimpresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, conseguiti nellâanno 2019.
Il limite dei 5 milioni non si applica per le strutture alberghiere e agrituristiche, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dellâattivitĂ istituzionale).
Il credito, per cosĂŹ dire âampliatoâ (dal D.L. n. 34/2020) si applica, in particolare:
⌠agli imprenditori individuali e delle societĂ in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito dâimpresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
⌠agli enti e societĂ indicati nellâarticolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
⌠alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dellâarticolo 73 del TUIR;
⌠alle persone fisiche e delle associazioni di cui allâarticolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dellâarticolo 53 del TUIR.
⌠ai soggetti in regime forfetario di cui allâarticolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;
⌠agli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito dâimpresa.
Per le attivitĂ alberghiere o agrituristica, la circolare fornisce dettagliato e specifico elenco, per usufruire del credito dâimposta, con indicazione dei codici ATECO, per ciascuna attivitĂ esercitata, e comprende:
⌠Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attivitĂ mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
⌠Villaggi turistici, ostelli della gioventĂš, rifugi di montagna – inclusi quelli con attivitĂ mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane;
⌠Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia, alloggio connesso alle aziende agricole;
⌠Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
Non possono accedere al beneficio del credito dâimposta, coloro che svolgono attivitĂ commerciali, o di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente, in quanto producono redditi diversi. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio coloro che svolgono unâattivitĂ alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente. Possono, invece, accedere al credito dâimposta, coloro che svolgono unâattivitĂ alberghiera o agrituristica, cosiddetta stagionale (pag. 7 della circolare).
Lâimporto del credito dâimposta si ottiene calcolando il 60% del canone locazione degli immobili, ad uso non abitativo, e il 30% dei canoni dei contratti di leasing e dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto dâazienda, come precisato nella predetta circolare.
Per quanto riguarda la modalitĂ di utilizzo del credito, va detto che può essere usato – dopo aver pagato i canoni – in compensazione con il Modello F 24, codice tributo â6920, oppure utilizzato nella dichiarazione dei redditi per lâanno 2020, ceduto al locatore o, ancora, ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltĂ di successiva cessione del credito
Per il D.L. n. 34/2020, cliccare su: art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Per la circolare cliccare su: circolare n. 14/E, lâAgenzia delle Entrate.
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