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Credito d’Imposta relativo al Gratuito Patrocinio
Il presente articolo andrà a sinterizzare il decreto emanato dal Ministero della Giustizia (nella GU Serie generale – n. 183 del 7 agosto 2023) rubricato: Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Come già anticipato nel precedente articolo collegato al presente, questo decreto determina gli importi spettanti all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
All’articolo 2 il decreto riporta le “definizioni”, fra le quali giova richiamare l’«accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (art. 2 lettera f) e l’«accordo di negoziazione»: l’accordo che compone la controversia all’esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati (art. 2 lettera f).
La Sezione I è relativa alla Determinazione del compenso spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato per l’assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta.
È quindi necessario, come si legge, che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita siano concluse positivamente, quindi con uno specifico accordo. Va ricordato poi che l’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.
All’avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall’art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.
Come stabilisce l’articolo 15 del D. Lgs 28/2010 quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.
L’istanza di conferma contiene:
- gli estremi identificativi del Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA) che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;
- le generalità della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
- il valore e la data di sottoscrizione dell’accordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;
- l’indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l’accordo definisce una controversia nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- il numero del procedimento di mediazione e la data dell’accordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
- fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dell’accordo di negozia- zione, in conformità all’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- la dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.
All’’istanza vanno allegati:
- la parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- la dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell’accordo, delle condizioni reddituali previste dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall’art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 162 del 2014.
Il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell’accordo e il valore del compenso indicato nell’istanza di conferma, appone il visto, adotta la delibera di congruità e l’annota sulla piattaforma. Con l’annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.
Il Ministero, effettuate le verifiche necessarie, mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a., con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruità e riconosce l’importo spettante all’avvocato, dandone comunicazione all’avvocato e al COA.
Dopo l’adozione del provvedimento di convalida previsto dall’art. 7, comma 2, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario l’importo del credito d’imposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste, osservando le priorità delle comunicazioni previste dall’art. 11, comma 1.
Il decreto prevede anche all’articolo 12 le cause di REVOCA.
Precisamente il credito di imposta è revocato se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere.
In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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