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Credito dâImposta relativo al Gratuito Patrocinio
Il presente articolo andrĂ a sinterizzare il decreto emanato dal Ministero della Giustizia (nella GU Serie generale – n. 183 del 7 agosto 2023) rubricato: Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dellâonorario spettante allâavvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dallâarticolo 3 del decereto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
Come giĂ anticipato nel precedente articolo collegato al presente, questo decreto determina gli importi spettanti allâavvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le modalitĂ di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo importo.
Allâarticolo 2 il decreto riporta le âdefinizioniâ, fra le quali giova richiamare lâÂŤaccordo di conciliazioneÂť: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (art. 2 lettera f) e lâÂŤaccordo di negoziazioneÂť: lâaccordo che compone la controversia allâesito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati (art. 2 lettera f).
La Sezione I è relativa alla Determinazione del compenso spettante allâavvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato per lâassistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta.
Ă quindi necessario, come si legge, che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita siano concluse positivamente, quindi con uno specifico accordo. Va ricordato poi che l’ammissione anticipata al patrocinio è valida per l’intero procedimento di mediazione.
Allâavvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dallâart. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metĂ .
Come stabilisce lâarticolo 15 del D. Lgs 28/2010 quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, l’ammissione è confermata, su istanza dell’avvocato, dal consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruitĂ sulla parcella.
L’istanza di conferma contiene:
- gli estremi identificativi del Consiglio dellâordine degli avvocati (COA) che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato;
- le generalitaĚ della parte assistita dal richiedente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, complete di codice fiscale;
- il valore e la data di sottoscrizione dellâaccordo di conciliazione o di negoziazione sulla base del quale il richiedente ha calcolato il proprio compenso;
- lâindicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dellâart. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando lâaccordo definisce una controversia nei casi di cui allâart. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- il numero del procedimento di mediazione e la data dellâaccordo di conciliazione quali risultanti dai registri degli affari di mediazione;
- fuori dal caso di cui alla lettera e), gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione, mediante piattaforma del Consiglio nazionale forense, dellâaccordo di negozia- zione, in conformitĂ allâart. 11, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- la dichiarazione di volontaĚ del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento.
Allââistanza vanno allegati:
- la parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- la dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dellâaccordo, delle condizioni reddituali previste dallâart. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dallâart. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 162 del 2014.
Il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nellâaccordo e il valore del compenso indicato nellâistanza di conferma, appone il visto, adotta la delibera di congruitĂ e lâannota sulla piattaforma. Con lâannotazione la delibera si intende comunicata al Ministero.
Il Ministero, effettuate le verifiche necessarie, mediante proprio personale o anche avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a., con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari di giustizia, convalida la delibera di congruitaĚ e riconosce lâimporto spettante allâavvocato, dandone comunicazione allâavvocato e al COA.
Dopo lâadozione del provvedimento di convalida previsto dallâart. 7, comma 2, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilitĂ , tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione (ai sensi dellâart. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dellâoperazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate. Lâammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere lâimporto comunicato dal Ministero, a pena di scarto dellâoperazione di versamento.
Il Ministero, entro il 30 aprile per le istanze presentate entro il 31 marzo, o entro il 30 ottobre per le istanze presentate entro il 15 ottobre, comunica al beneficiario lâimporto del credito dâimposta spettante in relazione a ciascuna delle richieste, osservando le prioritĂ delle comunicazioni previste dallâart. 11, comma 1.
Il decreto prevede anche allâarticolo 12 le cause di REVOCA.
Precisamente il credito di imposta è revocato se è accertata lâinsussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere.
In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti dâimposta, accertata nellâambito dellâordinaria attivitĂ di controllo, lâAgenzia delle Entrate ne dĂ comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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