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Credito: nuove regole per le controversie dell’Arbitro Bancario Finanziario
Nuove regole per L’Arbitro Bancario Finanziario
L’ABF, acronimo di Arbitro Bancario Finanziario, è un sistema di risoluzione alternativa alle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Esso è definito stragiudiziale in quanto rappresenta un’opportunità di tutela più rapida, semplice ed anche economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario.
I ricorsi inerenti i servizi bancari e finanziari (conti correnti, mutui, assegni, finanziamenti) sono decisi soltanto sulla base della documentazione prodotta dalle parti e non è necessaria l’assistenza di un avvocato; da qui la rapidità e la semplicità del sistema.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma se non sono rispettate dall’intermediario, questo inadempimento è reso pubblico.
Il cliente può decidere di ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere le controversie tramite reclami scritti inviati all’intermediario o trascorsi 30 giorni dal mancato riscontro da parte della Banca.
In caso di decisione presa dall’ABF non soddisfacente per il cliente, l’intermediario o entrambi, essi possono rivolgersi al giudice.
Le istanze devono attenersi a fatti successivi al 1° gennaio 2007 il cui valore non deve essere superiore a 100.000 euro.
Questo sistema di risoluzione delle controversie tra clienti e le banche è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128 – bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n.262/2005)
L’ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino; la composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati tutti gli interessi dei soggetti coinvolti.
Fin qui abbiamo riassunto la natura e la competenza di questo sistema volto, quindi, a risolvere le controversie che potrebbero sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari.
Nuove disposizioni
Ora, calandoci nella nostra odierna realtà, con tutte le difficoltà che stiamo affrontando in questi giorni, difficoltà soprattutto di natura economica e finanziaria, la Banca d’Italia è intervenuta dettando le nuove disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, appunto, che si applicheranno a partire dal 1° ottobre 2020.
Queste nuove disposizioni sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.215 del 29 agosto 2020, dopo consultazioni a cui hanno partecipato l’Abi, le associazioni degli intermediari, quelle dei consumatori e delle altre categorie. Il tutto per la necessità di rendere, dopo dieci anni di funzionamento, più veloci le procedure, ridurre i tempi e migliorare l’organizzazione.
Di seguito si riepilogano le principali novità:
a. Raddoppio termini temporali
Le nuove disposizioni, in primo luogo, prevedono il raddoppio del termine, da 30 a 60 giorni, entro il quale la banca può dare riscontro al reclamo del cliente, che è il primo passo da fare per poi presentare ricorso all’Arbitro.
b. Aumento del valore delle controversie
E’ raddoppiato il valore delle controversie di competenza dell’ABF; infatti si passa dai 100.000 ai 200.000 euro. Tutto questo anche per coinvolgere le esigenze delle PMI che, in minima parte, si rivolgono all’ABF.
I ricorsi sono generalmente proposti dai consumatori con una percentuale di circa il 96%.
c. Limite della competenza temporale
E’ limitata la competenza temporale dell’Arbitro che potrà ricevere liti relative ad operazioni non anteriori al sesto anno precedente la data del ricorso; attualmente il limite è quello di controversie non anteriori al 1° gennaio 2009.
Il nuovo limite si applicherà a partire dal 1° ottobre 2022.
L’obiettivo è quello di ottenere uno snellimento della procedura dovuto al fatto che non si dovrà fare riferimento a documentazione troppo risalente nel tempo.
È, inoltre, prevista l’attribuzione ai presidenti dei Collegi ABF di un rilevante potere decisionale; sempre per rimanere nell’ottica di sveltire e snellire i procedimenti.
La banca, tuttavia, entro i 30 giorni successivi, può chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, indicando le motivazioni di dissenso dalle decisione del Presidente.
Se l’orientamento prevalente comporta l’accoglimento solo parziale del ricorso, il presidente può proporre alle parti una soluzione della lite su cui le parti devono esprimersi entro 30 giorni.
In caso di mancato accordo, il ricorso è assegnato al Collegio per il consueto iter.
Se, invece, è accettata la soluzione proposta, si dichiara la cessazione del contenzioso.
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