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Crowdfunding: il nuovo Regolamento UE ECSP 2020
Con il Regolamento European Crowdfunding Service Providers (ECSP) n. 2020/1503 del 07 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, si dà avvio, a partire dal 10 novembre 2021, ad un regime armonizzato del settore Crowdfunding in tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea.
Il Crowdfunding (termine italiano finanziamento collettivo) rappresenta una forma di finanza alternativa per le start-up e piccole e medie imprese (PMI) che riguarda progetti di investimento modesti.
La prestazione di servizi di crowdfunding coinvolge generalmente tre tipi di attori:
– l’imprenditore o il titolare di progetti che propone l’iniziativa da finanziare;
– gli investitori (risparmiatori) che finanziano il progetto proposto;
– l’intermediario nella forma di un fornitore di servizi di crowdfunding che favorisce l’incontro, su una piattaforma online, tra i titolari di progetti e gli investitori.
Per questi ultimi soggetti il crowdfunding rappresenta un tipo di intermediazione sempre più importante, mediante la quale senza assumere a proprio titolo alcun rischio, gestiscono una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’abbinamento tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti.
I vantaggi che questo strumento è in grado di offrire, oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, è quello di poter rappresentare una validazione per un’idea imprenditoriale e permettere agli imprenditori di entrare in contatto con un gran numero di persone dai quali raccogliere elementi ed informazioni utili per l’iniziativa imprenditoriale oltre ad essere uno strumento di marketing.
La raccolta di capitali mediante questo sistema può avvenire attraverso una delle seguenti forme:
1.Donation Crowdfunding
Il crowdfunding basato su donazioni è una tipica un’iniziativa di beneficenza, mediante la quale i privati (o investitori) elargiscono somme contenute di denaro ad una causa a loro scelta per puro spirito di liberalità e sostenere iniziative benefiche senza aspettarsi nulla in cambio.
2. Equity crowdfunding
E’ la forma mediante la quale un’impresa può finanziare il proprio progetto raccogliendo fondi in cambio di quote di partecipazione al capitale della società.
Questo modello è spesso adottato nel settore immobiliare e da piccole start-up, per trovare fondi per il lancio o lo sviluppo delle proprie aziende e/o iniziative;
Il beneficio per chi investe, è la possibilità di cedere in futuro le quote societarie, ad un valore molto più alto del prezzo di acquisto, generando dunque un profitto (capital gain).
Trattandosi di un investimento rischioso (fallimento della società o dell’iniziativa), l’Italia è stato il primo Paese europeo ad avviare una disciplina specifica adottando il Regolamento Consob 18592/2013, oltre alla normativa primaria del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.
3. Reward Crowdfunding
Il crowdfunding basato su ricompense, i privati finanziatori sostengono la realizzazione di un progetto o iniziativa donando delle somme di denaro con l’idea di essere ricompensati alla sua conclusione.
Il progetto può consistere nella realizzazione di un nuovo prodotto o servizio, un’opera d’arte, ecc. In questo caso i donatori riceveranno i cd reward (ricompense) in funzione dell’entità dell’importo donato ad es. potrebbe essere il prodotto stesso una volta realizzato.
4. Lending Crowdfunding (o Social Lending)
Con il debt crowdfunding i privati (risparmiatori) prestano somme di denaro per l’avvio di un progetto ottenendo in cambio una remunerazione sotto forma di interesse.
In questo modo l’impresa si finanzia chiedendo in prestito al pubblico piccole quantità di denaro a tassi di interesse ridotti, con importi minimi di sottoscrizione invece di ricorrere agli istituti di credito per ottenere finanziamenti a condizioni più gravose.
Il settore
L’attuale disciplina che regolamenta il settore è frammentata e diseguale tra i vari Paesi dell’UE disincentivando parte dei donatori e parte dei gestori delle piattaforme che intendono allargare i progetti e le raccolte di fondi oltre i propri confini nazionali.
L’Unione Europea con l’obiettivo di incentivare e promuovere tale forma di finanza alternativa, con il presente regolamento ECSP, ha stabilito requisiti uniformi in tema di prestazione di servizi di crowdfunding, di organizzazione, di autorizzazione e vigilanza degli operatori del settore a tutela dei privati investitori.
Il Regolamento ECSP è rivolto a tutti i fornitori europei di servizi di Crowdfunding per offerte fino a 5 milioni, calcolati su un periodo di 12 mesi per ciascuna azienda offerente e sarà applicato in tutti i Paesi membri UE a partire dal 10 novembre 2021.
E’ previsto però un periodo transitorio fino al 10 novembre 2022 durante il quale vigeranno le normative nazionali dei singoli Paesi.
L’ulteriore novità prevista dall’art. 14 del Regolamento è l’istituzione e gestione da parte dell’ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) di un Registro UE di fornitori e portali di servizi di Crowdfunding autorizzati ad operare in ambito comunitario.
Tale registro sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell’Esma.
Dunque, i soggetti giuridici che vorranno fornire tali servizi, dovranno presentare una domanda di autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro ove opererà, (in Italia è competente la Consob), la quale informerà l’ESMA per l’iscrizione nel registro.
La procedura di iscrizione dovrebbe essere celere mediante la procedura del silenzio-assenso che consentirà di operare dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda).
Per maggiori informazioni si allega il nuovo Regolamento ECSP.
Regolamento European Crowdfunding SP 2020 1503
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