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#CURAITALIA – INCENTIVI: chiusura sportello

Sportello chiuso dal 15 luglio 2020 a seguito della pubblicazione in GU dell’Ordinanza n.16 del Commissario Straordinario, in quanto il fabbisogno delle domande presentate ha superato la dotazione finanziaria disponibile.

Era stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2020 al numero 78 l’Ordinanza n. 04/2020 del 23 marzo 2020 a firma del dott. Domenico Arcuri, Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ex art. 5 D.L. 17 marzo 2020.

Erano stati stanziati 50 M€ a favore delle imprese che intendevano produrre dispositivi medici quali strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, respiratori e attrezzature connesse oppure dispositivi di protezione individuali (DPI) quali occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’art. 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

1. Beneficiari

Le imprese partecipanti hanno avuto la possibilità di ampliare la capacità di un’unità produttiva esistente già adibita a tale produzione oppure riconventire un’unità produttiva esistente, e dovevano avere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese.

b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali;

c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

d) essere in regime di contabilità ordinaria;

e) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dal regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019;

g) non si trova nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative

h) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

Non potevano in ogni caso essere ammesse ai benefici di cui alla presente ordinanza le imprese che si fossero trovate in condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

2. Spese Ammissibili

Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, dovevano essere non inferiori a 200.000 euro e non superiori a 2.000.000 di euro.

Erano ammissibili le seguenti spese:

– opere Murarie strettamente necessarie alla installazione o al funzionamento dei macchinari o impianti ad uso produttivo entro il limite del 10% delle spese di investimento complessivamente ammissibili;

– macchinari, impianti e attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;

– programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

– capitale circolante (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, canoni di locazione, costi del personale, utenze, etc) fino ad un massimo del 20% del totale delle spese di cui sopra.

Agevolabili erano anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020).

3. Solidità economica – finanziaria – patrimoniale del soggetto proponente

Ai fini di una valutazione positiva della solidità economico – finanziaria – patrimoniale, occorreva che:

– MOL/Fatturato > 4% per almeno una delle annualità analizzate, e

– Indipendenza finanziaria > 0% per entrambe le annualità analizzate.

Le due condizioni dovevano essere ambedue soddisfatte contemporaneamente.

4. Ammontare del contributo

Era previsto un mutuo agevolato a tasso zero, a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile da restituire in otto anni, più un anno di preammortamento, con rate semestrali con scadenza 31 maggio e 30 novembre.

Il finanziamento non era assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sarebbero state, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre, n.449.

La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) era 800mila euro

Nel caso in cui il programma di investimento e la produzione fosse stata avviata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento il mutuo agevolatosi si sarebbe potuto trasformare in contributo in conto capitale.

Nello specifico:

100% di contributo in conto capitale con produzione avviata entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento

50% di contributo in conto capitale con produzione avviata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento

25% di contributo in conto capitale con produzione avviata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento

5. Obblighi e vincoli

I programmi di investimento dovevano essere completati entro il termine indicato nella domanda di agevolazione e, in ogni caso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

I beni acquistati dovevano essere mantenuti per almeno due anni dal completamento dell’investimento.

6. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

La domanda poteva essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020. 

All’atto della domanda doveva essere allegata relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, attestante la capacità produttiva giornaliera dell’impresa ante e post investimento richiesto, la funzionalità, la pertinenza, la congruità del programma di investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso, nonché le caratteristiche tecniche dei dispositivi, ivi incluso l’eventuale possesso di certificazione di prodotto.

La relazione doveva esplicitare gli eventuali adempimento autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la cantierabilità del programma.

Documentazione utile

Ordinanza 4/2020

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