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Dal Decreto Sostegni aiuti per imprese, professionisti ed enti del terzo settore.
Il Decreto Sostegni è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 Marzo 2021 (siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Tra le misure previste vi è l’atteso sostegno per le partite IVA.
Il contributo è concesso a tutti i titolari di partita IVA, fiscalmente residenti in Italia.
Sono escluse le attività cessate alla data di entrata in vigore del decreto.
I soggetti interessati, quindi, sono coloro che svolgono attività di:
- impresa;
- arte o professione, compresi i professionisti iscritti ad albi o ordini professionali;
- agricola
I contributi sono destinati a ristorare le molte attività che hanno subito maggiormente gli effetti delle chiusure dovute alla pandemia.
Per fare ciò è stata modificata, rispetto ai precedenti aiuti concessi, la procedura di attribuzione di detti contributi.
La grande novità, infatti, è stata l’abolizione del criterio di selezione in base ai codici ATECO.
Chi ha già beneficiato dell’agevolazioni precedenti, ora senza più il vincolo dei codici attività, avrà un’indennità extra. Chi era stato escluso per il codice attività, beneficerà, questa volta, dell’indennizzo.
I pagamenti inizieranno l’8 aprile, previa presentazione di una domanda all’Agenzia delle Entrate.
Vediamo in dettaglio quanto premesso.
Decreto Sostegni
Beneficeranno degli aiuti le aziende fino a 10 milioni di fatturato, che hanno subito perdite di ricavi per oltre il 30% nel 2020 rispetto al 2019.
L’indennizzo, che non potrà superare i 150 mila euro, viene calcolato sulla media della perdita mensile derivante dal confronto tra il 2020 e il 2019 e moltiplicata poi per una delle 5 fasce percentuali previste legate al fatturato realizzato nel 2019.
Gli importi del fatturato devono essere individuati facendo riferimento alla data di effettuazione delle operazioni per la cessione dei beni e le prestazioni di servizi (ex articolo 6 D.P.R. 633/72).
Le fasce sono:
- 60% per le imprese con fatturato fino a 100.000 euro:
- 50% per le imprese con fatturato tra 100.000 e 400.000 euro;
- 40% per le imprese con fatturato tra 400.000 e 1.000.000 di euro:
- 30% per le imprese con fatturato tra 1.000.000 e 5.000.000;
- 20% per le imprese che hanno realizzato un fatturato tra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.
Calcolo del bonus
Per il calcolo le imprese devono considerare la perdita mensile media e moltiplicarla per il coefficiente indicato nelle fasce sopra riportate.
Supponiamo una ditta individuale che nel corso del 2019 ha registrato un fatturato di 60.000 euro e che, nel 2020, ha registrato un fatturato di 35.000 euro.
In questo caso la ditta ha subito il calo di fatturato come da requisito.
Ora si calcola il calo mensile medio del fatturato dividendo per 12 il calo annuale (60.000-35.000=25.000/12=2.083,33). Quest’ultimo importo deve essere moltiplicato per la percentuale del 60% (per fatturati inferiori a 100.000 euro.)
Il bonus sostegno, in questo esempio, è pari a 1.250 euro (superiore al minimo previsto per le persone fisiche che è 1.000 euro).
Gli aiuti, infatti, partono da un minino di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società fino ad un massimo di 150.000 euro per le imprese (anche artigianali).
Alle attività professionali ed economiche, che hanno aperto la partita IVA nel 2020, il contributo spetta nella misura minima prevista (1.000 o 2.000 euro, a seconda che si tratti di persona fisica o società).
Pagamenti del bonus
L’erogazione dei pagamenti è prevista a partire dall’8 Aprile 2021.
Piattaforma telematica
L’Agenzia delle Entrate metterà a diposizione una piattaforma telematica dedicata (presumibilmente entro fine Marzo).
Utilizzando questa piattaforma il contribuente potrà richiedere il contributo in denaro oppure potrà scegliere di utilizzarlo in compensazione con modello F24 (articolo 17 del D.Lgs n.241/1997).
Questa scelta deve riferirsi all’intero contributo, non è possibile suddividere l’importo.
Per quanto riguarda i controlli e le sanzioni, valgono le regole previste per i contributi a fondo perduto del Decreto Rilancio (articolo 25 del D.L. n.34/2020, commi da 9 a 14).
Enti del Terzo settore: incremento del Fondo Straordinario
Il decreto in esame, oltre all’ampia platea di soggetti di cui abbiamo parlato, prevede, inoltre, risorse in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciale.
Tali aiuti si concretizzano nell’incremento di 100 milioni di euro, per il 2021, del Fondo straordinario destinato alle seguenti categorie:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- onlus
Questi enti sono stati di fondamentale importanza durante, soprattutto, la fase iniziale dell’emergenza sanitaria, mettendosi a disposizione della collettività, per quanto nelle loro competenze e disponibilità.
Allo stesso tempo, il perdurare dell’epidemia ha avuto notevoli ripercussioni sulle loro attività e non hanno mai beneficiato dei vari contributi che, in questi mesi, sono stati erogati.
Gli enti del Terzo settore sono organizzazioni senza scopo di lucro che, però, sostengono costi fissi, come ad esempio affitti e spese di gestione.
A questi costi, gli enti fanno fronte con le varie attività istituzionali che, per le misure di contenimento del contagio, non hanno potuto svolgere.
Da qui la previsione contemplata nel Decreto Sostegni di un incremento del Fondo straordinario per gli enti, Fondo già dotato di 70 milioni di euro dal D.L. 137/2020 ma ben presto risultati insufficienti per aiutare gli enti in difficoltà.
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