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DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART. 1, commi 186 – 205, della Legge n. 197/2022

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Definizione Controversie Tributarie

La norma fa riferimento ai giudizi di natura tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è  esclusa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Ader.

La norma viene applicata per le controversie in ogni stato e grado.

Possono essere definite, a seguito di richiesta del contribuente che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o è legittimato con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

In caso di ricorso pendente in primo grado, il giudizio può essere definito con il pagamento del  90 del valore della causa.  Qualora ci troviamo innanzi al caso di soccombenza dell’Agenzia, possono essere definite le controversie con il pagamento del 40% del valore della causa nella pronuncia di primo grado, il 15% in secondo grado ed il 5% in caso di pendenza in Corte di Cassazione Resta ferma, in alternativa alle presenti disposizioni, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’art. 5 della Legge n. 130 del 31-08-2022.

Nel caso di accoglimento parziale del ricorso, è dovuto l’importo del tributo con decurtazione di sanzioni e interessi per la parte del ricorso non accolta,   invece è dovuto  in misura ridotta per la parte di atto annullata.

Non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora siano stati definiti i  tributi principali , ossia stato stabilito l’intero pagamento della imposta principale.

Non rientrano nella definizione agevolata le controversie concernenti i dazi, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

L’istanza di definizione agevolata deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 anche mediante trasmissione telematica con un versamento distinto. Può essere inviata anche a mezzo pec all’indirizzo dell’Ufficio parte del giudizio.

Il pagamento avviene in 20 rate trimestrali per importi superiori ad euro 1.000.  Non sono dovute le sanzioni.

Entro il 30 giugno 2023 per ciascun atto impugnato deve essere presentata presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed essere effettuato un distinto versamento.

Gli importi versati in pendenza di giudizio, in epoca antecedente la definizione agevolata, saranno decurtati da quelli dovuti.

Non è ammessa la compensazione.

Con riguardo alla sospensione, il contribuente deve fare apposita richiesta al Giudice e il processo viene sospeso fino al 10 luglio 2023. Entro questa  data il contribuente deve depositare copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo competente dove pende il giudizio.

Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali.

L’eventuale diniego deve essere notificato entro il 31 luglio 2024. Il contribuente può impugnare entro 60 giorni dalla notifica dello stesso dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

La norma stabilisce anche che spetta al Direttore della Agenzia Entrate decidere le modalità di attuazione delle presenti disposizioni agevolative (commi da 186 a 202).

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