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Detraibili anche le spese per acquisto o affitto di altri dispositivi medici. La banca dati

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

La normativa fiscale va approfondita perché a volte consente benefici non conosciuti, ma che le norme, invece, ne consentono l’utilizzo per risparmiare sulle imposte da pagare con la dichiarazione dei redditi.

Sono detraibili, infatti, non solo le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e spese specialistiche ma anche le spese sostenute per affittare dispositivi medici rientranti nell’elenco allegato alla circolare n. 20 del 13.05.2011.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per la detrazione delle spese mediche la certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) deve contenere la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. Non sono considerati validi gli scontrini e le fatture con la sola dicitura “dispositivo medico”.

Sono spese detraibili non solo quelle delle “protesi” come sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità come apparecchi di protesi oculistica, occhiali da vista e lenti a contatto, comprese le spese per l’acquisto del liquido indispensabile per il loro utilizzo.

I dispositivi medici detraibili sono molteplici, tra quelli più comuni ricordiamo gli apparecchi per l’udito compreso le batterie di alimentazione, arti artificiali e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture medico chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici su misure, apparecchi per fratture (garze e gesso), busti, stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle ecc.

Per facilitare la consultazione di queste spese sanitarie l’Agenzia ha emanato oltre la circolare n. 20 del 13.05.2011, che contiene un elenco di dispositivi medici detraibili, in linea al decreto legislativo 46/1997, ma anche un’apposita banca dati che permette di ricercare liberamente e per tutti i dispositivi medici che possono essere riconosciuti come detraibili e quali caratteristiche devono avere.

Per la consultazione della banca dati del Ministero della Salute cliccare QUI

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