Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Detraibili le spese sostenute per i non autosufficienti
Le spese sostenute per persone non autosufficienti possono essere portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi. La non autosufficienza della persona con disabilità a compiere gli atti della vita quotidiana dev’essere certificata dal medico che deve constatare l’impossibilità della persona a espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, difficoltà a camminare e muoversi da sola, è impossibilitata a indossare gli indumenti, non sono in grado di assumere alimenti ed ha bisogno di continua sorveglianza e, comunque, in tutti quei casi in cui la patologia è rilevante.
Non dimentichiamo che oltre l’obbligo morale di aiutare le persone bisognose di assistenza vi è un diritto alle cure sanitarie e socio sanitarie. L’art. 38 della nostra Costituzione prevede tra l’altro, che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Per ragioni di spazio in questo articolo ci limitiamo all’aspetto fiscale che in parte dà sollievo per un risparmio di imposta.
La normativa fiscale consente una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti che assistono i non autosufficienti nella misura massima di € 2.100 e sempre che il reddito complessivo del contribuente non supera i 40.000 euro comprensivo dei redditi di fabbricati anche se locati con il regime della cedolare secca.
E’ anche il caso di ricordare che dal 2020 queste spese devono essere sostenute con sistema tracciabile al fine della detrazione fiscale e risultare da idonea documentazione che può consistere anche in una ricevuta firmata dal percipiente addetto all’assistenza con i suoi dati anagrafici, codice fiscale e oltre l’indicazione dei dati anagrafici e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiariscono che la detrazione spetta anche per le prestazioni di assistenza rese da:
- una casa di cura o di riposo con la documentazione che certifichi distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante;
- una cooperativa di servizi con documentazione che specifichi la natura del servizio reso;
- un’agenzia interinale e, in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.
Si precisa inoltre, che per l’importo massimo di spesa detraibile, fissato in € 2.100 è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza.
Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Quanto innanzi non pregiudica la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, baby-sitter ecc.) che restano deducibili per la parte a carico del datore di lavoro nel limite massimo di e 1.549,37.
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