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Detraibilità delle spese al 19% pagate su conto cointestato fra coniugi
Un contribuente intestatario di un conto cointestato “può utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa”, è quanto emerge dalla risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate, appunto, chiarisce che alla luce della tracciabilità delle spese utile ad avere il diritto alla detrazione del 19% dall’imposta lorda il contribuente può utilizzare la propria carta di credito solamente a lui intestata ed emessa su un conto corrente cointestato, per pagare le spese detraibili riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa.
Precisamente il quesito posto dall’istante è il seguente: “L’Istante dichiara di essere titolare presso un istituto di credito di un conto corrente cointestato con la moglie, a firme disgiunte, sul quale è emessa una sola carta di credito intestata al predetto Istante.
Le spese oggetto di detrazione fiscale al 19 per cento vengono sostenute utilizzando tale conto corrente con mezzi di pagamento riconducibili alla persona che effettua la spesa stessa; in particolare, l’Istante utilizza la carta di credito e il coniuge dispone bonifici o emette assegni con la sua firma di traenza.
Ciò posto, l’Istante, alla luce della nuova normativa riguardante la tracciabilità dei pagamenti delle spese per le quali si ha diritto alle detrazioni fiscali chiede di sapere se sia possibile utilizzare la carta di credito intestata all’Istante per pagare spese riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione, dato che il conto corrente da cui viene effettuato il pagamento è cointestato.”
L’Agenzia richiama l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 «Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».
Il citato comma 679, dunque, condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, all’effettuazione del pagamento mediante «versamento bancario o postale» ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
L’indicazione contenuta nella norma circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per aver diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Infatti la Risoluzione n 108/E del 2014 in materia di erogazioni liberali ai partiti politici ha precisato che per “altri mezzi di pagamento” si intende quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte della amministrazione finanziaria.
Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’IRPEF degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi.
Ciò premesso occorre evidenziare che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spese, senza essere rilevante l’esecutore materiale del pagamento. Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente.
Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
In conclusione, dunque, come già indicato in premessa, il contribuente potrà utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge senza perdere il diritto alla detrazione perché l’onere è sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa vista la co-intestazione del conto e non rileva il mezzo di pagamento intestato al coniuge.
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