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Detrazione interessi mutuo cointestato ai coniugi poi separati e altra casistica. Chiarimenti

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Nel tempo l’Agenzia delle Entrate si è soffermata con più circolari a chiarire alcuni casi dubbiosi che possono interessare i contribuenti, anche a seguito di eventi verificatisi successivamente che vanno oltre la normale prassi delle norme fiscali.

Un primo caso riguarda coniugi che hanno acquistato un immobile in comproprietà per destinarlo ad abitazione principale con stipula di un contratto di mutuo cointestato.

A seguito della separazione consensuale si concorda che il 50% di proprietà del marito viene attribuito alla moglie che diviene proprietaria al 100%; il dubbio è: può la moglie detrarre interamente gli interessi gravanti sul mutuo, compresa la parte riferibile al marito?

In questo caso la risposta è positiva in quanto gli accordi contenuti nella separazione, il giudice ha omologato la separazione dei coniugi e formalizzato sia il trasferimento della quota di proprietà dell’immobile sia l’accordo tra essi coniugi con l’accollo del mutuo. Il contratto di mutuo è rimasto immutato nella stesura di prima stipula ed anche se risulti intestato agli entrambi gli ex coniugi spetta la detrazione del 19% alla moglie che è diventata piena proprietaria dell’immobile.

Altro caso chiarito dall’Agenzia è per un marito che, a seguito di separazione consensuale, con assegnazione dei beni, risultante dal verbale giudiziale del Tribunale, gli vengono attribuiti un’unità immobiliare con relativa pertinenza, precedentemente intestati alla moglie con mutuo a lei intestato.

Gli immobili costituiscono l’abitazione principale dell’ex-coniuge e dei figli.

Può il marito detrarre gli interessi passivi del mutuo anche se il contratto risulta ancora intestato alla moglie?

Il marito può detrarre gli interessi passivi del mutuo anche se il contratto risulti ancora intestato all’ex coniuge. L’Agenzia delle Entrate precisa che potrà detrarre gli interessi a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.

Mutuo cointestato ai coniugi. Può il coniuge superstite detrarre gli interessi passivi del mutuo cointestato ai coniugi contratto per l’acquisizione dell’abitazione principale anche nel caso di decesso dell’altro coniuge cointestatario del mutuo?

L’Agenzia nel ricordare che gli interessi gravanti su mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale sono detraibili nel limite di € 4.000 chiarisce che nel caso di più cointestatari del contratto di mutuo l’importo indicato va ripartito tra gli stessi.

Il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo.

La risposta dell’Agenzia precisa anche, in mancanza dell’accollo del mutuo in capo al coniuge superstite la detrazione degli interessi passivi viene riconosciuta agli eredi, che subentrano nel debito verso la banca.

Se poi tra gli eredi interviene un accordo, redatto con scrittura privata autenticata o atto pubblico, contenente l’obbligo a pagare il debito di mutuo da parte di uno solo degli eredi, la detrazione nella misura massima può essere riconosciuta all’erede accollatario.

Per altre casistiche riguardanti le detrazioni e agevolazioni si rinvia alla lettura della circolare n. 20 del 15.05.2011

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