Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Dimissioni Telematiche e tutela lavoratori fragili
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo a disposizione degli utenti le nuove informazioni sul trattamento dei dati personali che riguardano le comunicazioni inoltrate dai lavoratori per interrompere i rapporti in essere.
Le dimissioni online, effettuate tramite i canali istituzionali disponibili (il portale Servizi Lavoro e l’APP Mobile dedicata), verranno comunicate anche sull’app “IO – . I lavoratori che utilizzano i canali indicati per le dimissioni, riceveranno una notifica tramite l’app nelle occasioni che seguono:
- inserimento di una nuova dimissione;
- inserimento di una revoca di una dimissione precedentemente inserita;
- data di scadenza per la revoca di una dimissione.
Quando i due canali telematici sono disponibili entrano in connessione con l’app “Io”,
sono inviati degli alert agli utenti interessati, attraverso la conferma dell’informativa sul trattamento dei dati personali nella gestione delle dimissioni telematiche, caricata sul portale Servizi Lavoro. Le informazioni trattate, saranno le seguenti:
- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- dati di contatto (email);
- dati relativi al rapporto di lavoro.
L’INPS, attraverso i proprio canali, è intervenuto in tema di lavoratori fragili e lavoratori subordinati del settore privato. Si tratta di lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia per quarantena a seguito delle novità, del decreto “Sostegni”.
Adesso appare più semplice ottenere la tutela economica, legata al periodo di quarantena, in considerazione del contagio da Covid. L’assenza dal lavoro è equiparata alla malattia, nel periodo compreso tra il 17 Marzo 2020 ed il 30 Giugno 2021. Questo anche laddove sia stato il medico curante ad aver deciso per la quarantena o per l’isolamento fiduciario: il soggetto occupato e dipendente ha comunque diritto all’indennità economica di malattia.
Ricordiamo che il decreto “Sostegni” è intervenuto prevedendo fino al 30 Giugno 2021 l’estensione dell’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza all’ospedale. La misura, inoltre, è riconosciuta anche nell’ipotesi nella quale la prestazione di lavoro non possa essere compiuta in smart-working. E’ precisato che il suddetto periodo non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto (numero massimo dei giorni di assenza dal luogo di lavoro, consentiti prima che possa aversi il licenziamento).
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