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Dipendenti: quarantena fiduciaria dopo rientro dalle ferie all’estero (licenziamento giusta causa)
Il dipendente che dovesse assentarsi dal posto di lavoro per rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria, dopo essere rientrato da un periodo di ferie dall’estero, può essere licenziato per giusta causa.
Infatti, una simile condotta integra una grave violazione dei doveri inerenti il rapporto di lavoro, in quanto l’assenza non è affatto giustificata. Quindi, il comportamento del lavoratore lede in maniera irreversibile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
A stabilirlo è il Tribunale Ordinario di Trento, con l’ordinanza n. 496 del 21 gennaio 2021, dettando in maniera chiara e ineccepibile le regole di condotta che devono essere seguite durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.
La vicenda riguarda una lavoratrice che, dopo un periodo di ferie concesse dal datore di lavoro trascorso all’estero, e dopo un ulteriore periodo di congedi fruiti per motivazioni varie, non rientrava in servizio. L’assenza veniva motivata con la necessità di rispettare l’obbligo di quarantena fiduciaria, imposta a tutte le persone che tornavano da un paese straniero.
Il datore di lavoro, però, contestava alla lavoratrice il fatto che si fosse recata all’estero nonostante fosse a conoscenza dei divieti e restrizioni imposti alla circolazione delle persone. Inoltre sapeva che dopo il rientro dal Paese estero sarebbe dovuta restare a casa per quarantena fiduciaria. Periodo che avrebbe impedito la ripresa, per almeno 14 giorni, della prestazione lavorativa.
Per questi motivi, il datore di lavoro intimava il licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale di Trento ha ritenuto il licenziamento valido. Al momento della partenza per il Paese estero, la dipendente era consapevole che al suo rientro non avrebbe potuto riprendere immediatamente servizio, in quanto avrebbe dovuto seguire l’obbligo di restare in quarantena fiduciaria per chi rientrava dall’estero.
Poiché la dipendente ha seguito una condotta negligente, la stessa si era messa in maniera consapevole in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla fine delle ferie. Pertanto, la sua assenza risultava priva di giustificazione.
Difatti, sottolinea il tribunale, il comportamento della lavoratrice non può considerarsi limitativo del diritto di fruire liberamente del periodo di ferie previsto dalla legge. Questo perché le esigenze di sanità pubblica hanno imposto a tutta la popolazione sacrifici ben più gravi, come la limitazione temporanea della libertà di movimento personale e del godimento di alcuni diritti civili.
Secondo i giudici il licenziamento legittimo non solo nella prolungata assenza della lavoratrice ma anche nella noncuranza con la quale la dipendente ha gestito l’intera vicenda.
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