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Ecobonus e Sismabonus – chiarimenti Agenzia delle Entrate
Ecobonus e Sismabonus – chiarimenti Agenzia delle Entrate
Le agevolazioni fiscali dell’ecobonus e del sismabonus spettano per i beni strumentali, i beni merce e quelli patrimoniali. Gli interventi di riqualificazione energetica e quelli antisismici sono accomunati.
I due regimi agevolativi prevedono detrazioni IRPEF e IRES e spettano ai titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, indipendentemente dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.
Queste sono le conclusioni a cui giunge l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.34 del 25 giugno 2020
Con questa risoluzione si risolvono le annose controversie sulle tipologie di immobili agevolabili. Controversie iniziate appunto anni or sono, e sulle quali l’Agenzia si è sempre espressa in maniera diametralmente opposta.
Ambito applicativo iniziale: risoluzioni n. 303/E e n. 340/E del 2008
Nel 2008, con le risoluzioni n. 303/E del 15 luglio 2008 e n. 340/E del 1° agosto 2008, l’Agenzia aveva circoscritto l’applicabilità dei bonus fiscali dedicati al contenimento dei consumi energetici, escludendoli “per le società esercenti attività di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce”.
La risoluzione n. 340/E, invece, affermava che” per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte della società o da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale”
In base a quanto sopra detto, per anni è stato concesso un beneficio agli utilizzatori degli immobili e non a coloro che ne fanno commercio.
Per anni il beneficio fiscale delle detrazioni dalle imposte IRES e IRPEF di una quota percentuale delle spese sostenute per interventi antisismici e di potenziamento energetico è stato escluso in relazione ad interventi eseguiti su immobili adibiti alla locazione abitativa, perché costituenti l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali.
Tutto ciò ha avuto notevoli ripercussioni, sfociate in numerosi accertamenti, mirati proprio a definire la legittimità della detrazione fiscale.
Decisione della Suprema Corte
Recentemente la Suprema Corte, con alcune sentenze, ha riconosciuto il beneficio fiscale del 55-65 % per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all’art.1, comma 344 e seguenti, della Legge n.296/2006 e al Dm Mef del 19 febbraio 2007 e per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società).
L’obiettivo della Corte è quello di promuovere gli interventi volti al miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale.
Per questo motivo, non esiste alcuna limitazione:
- di tipo oggettivo ( riferendosi alle categorie catastali degli immobili);
- di tipo soggettivo ( riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito di impresa ed ai titolari di reddito di impresa, includendo anche le società).
La Corte Suprema riconosce, inoltre, che la distinzione tra immobili strumentali, immobili merce e immobili patrimonio non ha alcuna importanza.
Essa è rilevante solo dal punto di vista contabile e fiscale.
Svolta dell’Agenzia delle Entrate.
Nella risoluzione n.34/E/2020, l’Agenzia cambia il suo orientamento accogliendo le conclusioni della Cassazione.
Essa riconosce che si devono ritenere superate le precedenti indicazioni dei documenti di prassi in materia di immobili merce.
L’Agenzia estende tali principi anche al sismabonus di cui all’art. 16, comma 1-bis e seguenti , D.L. n.63/2013.
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