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Edilizia arriva la “PATENTE C”

Commercialista - Revisore legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Gestore della Crisi da sovraindebitamento
Consulente Bancario
E-mail: mariaantonellapera@gmail.com

Dal 1 Ottobre 2024 partono le regole ufficiali per la patente a crediti in edilizia, che prevedono l’obbligo della patente in edilizia per poter lavorare sui cantieri temporanei o mobili sia per le aziende che per i liberi professionisti.

La patente a crediti è, infatti, un sistema di qualificazione per le imprese edili basato su un punteggio iniziale di 30 crediti, con la possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni. Per poter operare, servono almeno 15 crediti. La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani che esteri. Possono quindi richiedere la patente sia le imprese stabilite in Italia, sia quelle stabilite in un altro Stato membro dell’UE (per le imprese non UE, è necessaria l’autocertificazione del possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legge italiana). Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa, tra l’altro, all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva (DURC), alla conformità fiscale e alla designazione del responsabile della sicurezza.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo PEC: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. A partire dal 1 Novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Per poter presentare la domanda telematicamente bisogna:

  • accedere al portale in modalità digitale, utilizzando sistemi di autenticazione che garantiscono l’identità del richiedente (es. SPID, CNS, CIE);
  • compilazione della domanda: durante la compilazione, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti sopra elencati. Alcuni requisiti (come il DURC e la certificazione di regolarità fiscale) devono essere autocertificati, mentre altri (come l’adempimento formativo o il DVR) richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
  • patente digitale: una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui:
  • Dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo);
  • Punteggio di partenza (30 crediti);
  • Aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).

La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo. La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie. Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.

I requisiti specifici sono:

  1. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi previsti dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);
  3. Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), ove previsto;
  5. Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 (di seguito, il link con tutte le indicazioni per inviare richiesta all’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-per-imprese-appaltatrici/come-ottenere-il-certificato);
  6. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Secondo le disposizioni generali previste dal decreto, possono accedere al portale per verificare lo stato della patente:

  • enti pubblici e autorità di controllo: INAIL, INL, altri enti preposti alla vigilanza e al controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza;
  • committenti e stazioni appaltanti: le stazioni appaltanti pubbliche (come comuni, regioni e altri enti locali) e i committenti privati hanno accesso ai dati relativi alla patente quando devono verificare l’idoneità di un’impresa prima di assegnarle un contratto o farla partecipare a una gara d’appalto. Questi soggetti possono utilizzare il portale per controllare se l’impresa rispetta i requisiti di sicurezza e regolarità richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici e privati;
  • imprese e lavoratori autonomi titolari della patente: le imprese o i lavoratori autonomi possono accedere al proprio profilo sul portale per verificare il proprio punteggio di crediti, eventuali decurtazioni o sospensioni, e presentare richieste di recupero dei crediti;
  • organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.
Maria Antonella Pera
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