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ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONI UNDER 35
L’INPS, con la Circolare numero 57 del 28-04-2020, ha aggiornato le istruzioni sull’esonero contributivo per le assunzioni under 35, con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2019 e 2020.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, si applicherà l’esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi. Non saranno agevolabili le assunzioni di dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti e intermittenti.
Lo sgravio, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, potrà essere riconosciuto, per l’eventuale periodo residuo, ad altri datori di lavoro che assumano lo stesso soggetto.
L’esonero sarà, inoltre, del 100% dei contributi per le assunzioni entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio. Ciò riguarda i giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro opera di alternanza scuola-lavoro o fasi di apprendistato.
Dal 2021, invece, come previsto dalla norma originaria, l’agevolazione tornerà a riguardare i profili di lavoratori under 30. Ai fini del diritto alla fruizione dell’agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Compatibilità
L’esonero contributivo per le assunzioni under 35 è compatibile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili.
E’ subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale.
Conciliabile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
Compatibile con l’incentivo Occupazione Sud (può essere fruito per lo stesso lavoratore ma non contestualmente).
Compatibile con gli incentivi ANPAL NEET (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ed IO LAVORO. Quest’ultima è una misura prevista dal decreto Anpal, con il decreto 44 del 06.02.2020, per i datori di lavoro che assumono. Possono ottenere uno sgravio contributivo annuo fino ad 8.060 euro calcolato in proporzione al contratto.
Questa misura deve essere adoperata entro e non oltre il 28.02.2022.
Beneficiari
- disoccupati ai sensi dell’art. 19 del dlgs n. 150/2015, cioè le persone prive di impiego, che possano dichiarare on line la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa concordata con gli Uffici di collocamento”;
- disoccupati ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater del dlg n. 4/2019, ovvero ” i lavoratori il cui reddito sia di lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad una imposizione lorda, pari o inferiore alle detrazioni che gli spettano ai sensi art. 13 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917″.
I disoccupati devono avere un’età tra i 16 e i 35 anni ( 34 anni e 364 giorni), mentre, nel 2021 tornerà a 30 anni (29 anni e 364 giorni).
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