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Estromissione agevolata immobili degli imprenditori individuali

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

ESTROMISSIONE IMMOBILI

L’articolo 1 c.106 L.29.12.2022 n. 197 (Legge di Bilancio) riconosce la possibilità di estromissione degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali trasferendoli nella sfera individuale.

Con il pagamento di una imposta sostitutiva dell’8% dell’Irpef e dell’Irap l’imprenditore individuale ha la possibilità entro il 31.05.2023 di optare per la esclusione dei beni facenti parte dell’impresa.

L’imposta sostitutiva dell’8% è il  risultato della differenza tra il valore normale dei beni e quello fiscalmente dovuto. Quando si parla di beni immobili strumentali la norma fa riferimento a quelli posseduti a tutto il 31.12.2022 e le categorie alle quali fa riferimento la normativa sono per destinazione e per natura.

La circolare 26/E del 01.06.2016 Agenzia Entrate ha precisato “si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere direttamente utilizzati nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali”; si considerano beni immobili strumentali per natura i fabbricati che rientrano nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E compresi quelli concessi in locazione o comodato e rappresentano quegli immobili destinati ad uso non abitativo.

Ai sensi dell’art. 58 c.3 Tuir, viene stabilito, come già anticipato, che la esclusione dei predetti beni immobili, trattandosi di ipotesi di destinazione al consumo personale dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, comporta il realizzo di una plusvalenza. La plusvalenza, tassata all’8 %, rappresenta la imposta sostitutiva ai fini Irpef e Irap.

L’operazione di estromissione è soggetta ad Iva.

Il versamento avviene attraverso il pagamento di due rate con scadenza:

  • 60% entro il 30.11.2023
  • 40% entro il 30.06.2024

L’operazione di estromissione ha effetti ai fini Iva, sugli  adempimenti da effettuare e sul periodo di possesso dell’immobile.

Ai fini Iva, l’imprenditore deve innanzitutto accertare che l’immobile sia stato acquistato con detrazione o meno. Nel caso non ci sia stata detrazione, la esclusione è fuori campo Iva, viceversa, qualora l’Iva sia stata oggetto di detrazione, la operazione è soggetta alla imposta. Qualora si presentasse la situazione di esenzione o fuori campo Iva, bisogna verificare se dal momento dell’acquisto o ultimazione della costruzione sia trascorso il periodo di anni dieci.

Se inferiore, la detrazione Iva va rettificata nella misura dei decimi in rapporto agli anni mancanti alla chiusura dei dieci anni.

Se sono state apportate modifiche con Iva in detrazione, anche in questo caso la detrazione Iva va rettificata.

  • Gli adempimenti

Non c’è bisogno di alcun atto per tale tipo di operazione, di conseguenza non è dovuta la imposta di registro; non sussistono particolari adempimenti, occorre soltanto effettuare operazioni contabili come: annotazione nel libro giornale, nel libro cespiti ammortizzabili o nei registri Iva. Se la estromissione è soggetta ad Iva occorre emettere autofattura.

  • Periodo di possesso

Il procedimento di esclusione degli immobili non interrompe il periodo di possesso. Ai sensi dell’art.67 c.1 lett.b TUIR, nel caso di cessione oltre cinque anni non viene generata alcuna plusvalenza. Il vantaggio che ne conseguirebbe sarebbe:

  • la plusvalenza scaturita dalla cessione dell’immobile è soggetta ad una tassazione inferiore a quella ordinaria;
  • la cessione successiva non è soggetta non è soggetta ad imposta a causa del superamento del termine quinquennale di cui all’art.67 TUIR.

La estromissione dei beni strumentali ha la sua convenienza. Invero, oltre a quanto sopra riportato ai fini fiscali, i vantaggi potrebbero sussistere anche nel caso in cui l’imprenditore decide di cessare l’attività o di ampliarla con altre fonti di finanziamento o diversa forma di patrimonializzazione.

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