Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
I Confidi come risorsa per le PMI
I CONFIDI COME RISORSA PER LE PMI
“Con il Decreto “Cura Italia” oltre a rafforzare la Sanità, il Governo si prefigge il rafforzamento dei Confidi volti a rilasciare le garanzie alle imprese per consentire anche a quelle di piccole dimensioni come si legge al Titolo III “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 n. 18 dove si evincono le nuove disposizioni del Fondo:
- Garanzia concessa a titolo gratuito;
- Elevazione dell’importo massimo garantito nel rispetto della disciplina Ue a 5 milioni di euro;
Percentuale di copertura pari all’80% per ogni singola operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per ogni singola Impresa di 1.500.000 euro.
Per gli interventi di riassicurazione percentuale di copertura pari al 90% dell’Importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che non superino la percentuale di copertura dell’80% per per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- Sospensione di pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale e di conseguenza è estesa la durata della garanzia del Fondo;
- Nessuna commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui articolo 10 comma 2 DM 06.03.2017;
- Per le operazioni nei settori turistico/alberghiero e delle attività immobiliari , con durata minima 10 anni e di importo superiore ad euro 500.000 la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite su finanziamenti;
- Gli operatori del microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa beneficeranno a titolo gratuito nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento e anche alle nuove imprese che hanno iniziato la propria attività non oltre i tre anni.
Detto ciò, appare opportuno definire gli aspetti caratteristici dei Confidi e individuare ruolo che possono assumere in questo momento storico come aiuto alle piccole e medie imprese.
I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi sono nati per facilitare l’accesso al credito delle imprese di piccole dimensioni, tramite la costituzione di fondi di garanzia mutualistica che offrono una “rete di protezione” sui crediti alle aziende aderenti.
Sorti originariamente per iniziativa spontanea di gruppi di imprenditori, essi hanno conosciuto un notevole sviluppo, a partire dagli anni Sessanta-Settanta, in concomitanza con il progressivo peggioramento delle condizioni di finanziamento poste dalla banche nei confronti dei soggetti più deboli. Accanto ai confidi promossi dalle associazioni di categoria, sono successivamente comparsi anche soggetti che integrano attori privati e pubblici (province, regioni) e che si caratterizzano per la concessione di garanzie articolate non solo sul breve, ma anche sul medio/lungo termine.
Nel corso degli ultimi anni, l’azione concomitante di vari fenomeni (liberalizzazione dei mercati finanziari, processi di aggregazione del sistema bancario, riforma dell’accordo di Basilea, adeguamento della normativa) ha, da un lato, portato a una progressiva evoluzione della natura stessa della natura stessa dei confidi, con la previsione di nuovi servizi offerti alle imprese e con la nascita di soggetti (Eurofidi, Neafidi) mossi da logiche più apertamente di esistenti.
La crescita dei servizi offerti e del ruolo giocato a favore delle PMI e delle imprese artigiane ha favorito una crescente attenzione verso questo fenomeno da parte dei soggetti pubblici, che hanno iniziato a sostenere l’azione dei confidi con l’erogazione di appositi contributi integrativi delle risorse patrimoniali utilizzabili per la concessione delle garanzie.
Analogamente, la legge 108 del 1996, relativa alle disposizioni da attuare in materia di usura, affidò ai confidi un ruolo cruciale nelle strategie di prevenzione dell’usura, istituendo un fondo dedicato che essi possono utilizzare in maniera distinta dai fondi rischi ordinari.
Il Testo Unico Bancario del 1993, che ha riformato il settore creditizio italiano secondo quanto previsto dalla seconda direttiva europea sul coordinamento bancario, ha costituito il primo intervento legislativo, di un certo rilievo, di regolazione del sistema delle garanzie. In esso, infatti venne regolato anche il sistema dei confidi – trattati dall’art. 155, comma 4 – di cui fu richiesta l’iscrizione in un apposito elenco.
L’iscrizione a tale elenco ha rappresentato più una sorta di “censimento” delle sempre più numerose iniziative sorte sul territorio, che non un mezzo per assicurare ai confidi una operatività maggiore o riconducibile a quella degli altri intermediari finanziari.
E’ solo con la legge quadro del 2003 che si pongono le basi e si prevedono gli strumenti per un sistematico intervento di razionalizzazione dei confidi e di riforma della loro operatività.
Il rapporto Banca – Impresa ha assunto negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore, ed è questione sempre attuale la ricerca di un equilibrio in tale rapporto; equilibrio abbastanza difficile, in considerazione anche del fatto che il quadro economico assai mutevole nel tempo.
Un tentativo per trovare un equilibrio è stato assunto dal “Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria”, che ha progettato nel 1998 un primo lavoro concernente alcune regole bancarie, che sono state classificate con il nome di “Basilea1”, e successivamente, a partire dal 1999, ha lavorato ad un secondo progetto (in virtù anche del cambiamento economico dell’ultimo decennio) con nuove regole bancarie, denominato “Basilea2”, operativo dal 2007, e dopo la crisi del 2007-2009 sono state assunte le nuove regole denominate “Basilea3” operative dal 2010.
Descrivendo Basilea1, potremmo dire che esso prevede regole standard e assai semplificate per misurare il rischio e l’accesso al credito da parte delle imprese , in base alle quali il capitale posseduto da una banca deve essere “adeguato” al rischio che essa si assume nelle sue attività creditizie e di mercato.
L’accordo di Basilea2 (strumento in tre parti dette “pilastri”) cerca di superare i limiti derivanti dall’eccessiva semplicità di Basilea1, introducendo un set di regole e complessità crescente (primo pilastro), inserito in un ambito di rinnovato ed attivo intervento della vigilanza (secondo pilastro) al fine di garantire la formazione di una consistente disciplina di mercato (terzo pilastro).
L’accordo di Basilea3 fa riferimento a dei provvedimenti per la regolamentazione delle gestione bancaria (introdotti nel 2011) con riferimento alla crisi finanziaria. ( adeguata capitalizzazione, gestione del rischio e gestione della liquidità).
Analizzando in questo momento storico la situazione del nostro paese, sappiamo che nella nostra realtà economica ci sono soprattutto piccole e medie imprese ed infatti il timore principale riguarda quali saranno le conseguenze sul nostro sistema produttivo.
Analizzando il quadro delle imprese turistiche e non solo, il dato che emerge è negativo, per questo, si è pensato a dei possibili rimedi per non ostacolare l’accesso al credito da parte delle piccole realtà aziendali, potenziando i “Consorzi di Garanzia Collettivi dei Fidi” (Confidi).
Un confidi, in buona sostanza, è una società di mutuo soccorso di aziende presenti in un determinato territorio, che si consorziano con lo scopo di accedere ai mercati finanziari a condizioni migliori di quelle che potrebbero ottenere da sole. Un confidi ha la forma di società cooperativa per azioni, e le aziende vi aderiscono versando una quota associativa “una tantum” che le rende titolari di un’azione della cooperativa, quindi con il diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con il diritto di voto sulla base del principio “una testa un voto”.
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