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I contenuti del primo incontro e l’eventuale archiviazione del procedimento nella composizione negoziata
La composizione negoziata della crisi individua tra le figure necessarie, il professionista “esperto” chiamato in prima istanza a valutare la percorribilità del risanamento dell’impresa e, successivamente, a facilitare le trattative con i creditori, assicurando il rispetto dei doveri di tutte le parti che aderiscono alla procedura. La fase più propriamente operativa è declinata dal co. 5 dell’art. 17 nel quale si prevede la convocazione, senza indugio, dell’imprenditore, atta a valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, ”anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, se nominati o se in carica”.
Il termine “senza indugio” impone una certa rapidità nella convocazione, di talché effettuati i primi adempimenti è necessario dar corso alla fissazione del primo incontro che, senza dubbio, può essere tenuto “da remoto”.
L’oggetto della riunione non è espressamente codificato, neppure dal Decreto Dirigenziale, per cui occorre un primo sforzo interpretativo per poter dare luogo ad una prassi condivisa.
Partendo dalla finalità, che è quella di dare impulso al percorso di negoziazione, nonché di valutare le concrete prospettive di risanamento dell’azienda, è possibile introdurre individuando e rendendo noto all’imprenditore le finalità dell’incontro, i confini della disposizione normativa e l’osservanza degli obblighi delle parti. Così preliminarmente tratteggiando i contenuti dell’incarico rivestito nella particolare fase, sostanzialmente “incidentale” rispetto al vero e proprio “processo” di risanamento che potrà essere avviato dopo le propedeutiche attività atte a verificare se sussistono concrete prospettive di ripresa e ricordando doveri ed obblighi di tutte le parti in causa, nonché il comportamento da adottare durante tutto il processo di risanamento.
Successivamente dovrà darsi evidenza alle eventuali richieste di integrazione documentale fornendo l’elencazione degli ulteriori atti da produrre, anche con deposito in piattaforma; proseguendo con l’indicazione, e verbalizzazione, delle lavorazioni da compiere, avendo cura di precisare che esse sono a carico dell’imprenditore il quale è tenuto alla redazione del test (qualora non allegato alla domanda ed alla cui compilazione l’esperto potrà fornire ausilio) ed alla produzione di un piano di risanamento secondo le precise indicazione della check list presente nel decreto dirigenziale, partendo, in ogni caso, da una verifica di affidabilità della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di partenza.
L’incontro dovrà poi consentire di acquisire le informazioni di base e le indicazioni in ordine all’attuale situazione in cui versa l’azienda (se di crisi o insolvenza), nonché di intervistare le principali funzioni aziendali ed il consulente che assiste l’azienda nel percorso di risanamento, acquisendo informazioni quantomeno sulle linee guida del piano a redigersi (ad esempio se trattasi di continuità diretta o indiretta, quale è, indicativamente, lo strumento di cui servirsi ex art. 23), nonché in ordine alla esigibilità dei crediti, alla stratificazione della debitoria, alla possibilità di immettere nuova finanza, etc..
Un cenno andrà effettuato anche alla situazione relativa all’eventuale richiesta di misure cautelari, ricordando all’imprenditore di depositare in piattaforma gli esiti delle decisioni assunte dal Tribunale e le allegazioni al ricorso per le misure ex art. 19 co. 2 ricordando l’obbligo, entro trenta giorni dalla pubblicazione ex art. 18 co.1, di inserimento a cura dell’imprenditore, al Registro delle Imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (art. 19 co.1 2° capoverso); con l’avvertenza che “l’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall’articolo 18, comma 1 e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese”.
All’esito dell’audizione occorrerà dare atto dello stato del procedimento, se del caso evidenziando le criticità che l’esperto intravede nell’instaurazione e prosecuzione del percorso, soprattutto laddove il piano di risanamento ed il test non siano ancora presenti, quando non siano stati individuati gli advisors ed ancora quando la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica non appaia del tutto aderente alla realtà aziendale. Consigliabile è, infine, la verbalizzazione della possibilità, o meno, di validare l’ipotesi di una concreta prospettiva di risanamento, tenendo in debito conto anche la stringente tempistica eventualmente dettata dalla fissazione dell’udienza di discussione in ordine alle misure protettive; indicando termini e modalità di trasmissione della documentazione valutata necessaria alla proficua prosecuzione del percorso (annoverando tra questa anche la documentazione contabile atta ad una verifica di veridicità dei dati)
Particolare attenzione merita l’ipotesi di preventivo esito infausto sin dalla fase preliminare.
Una prima lettura della norma induce a ritenere che la conclusione anticipata del percorso non imponga alcun obbligo di motivazione- né tantomeno di deposito di una relazione conclusiva a carico dell’esperto chiamato solo a “notiziare” l’imprenditore ed il rappresentante della Camera di Commercio della carenza, secondo il suo prudente apprezzamento, di concrete prospettive di risanamento, favorendo così l’automatica archiviazione. Obbligo di deposito che, invece, si rinviene in maniera positiva dalla lettura del co.8 dell’art. 17 nella misura in cui è imposta la redazione “al termine dell’incarico” di una relazione finale i cui contenuti vengono sommariamente esposti nel protocollo di conduzione del decreto dirigenziale; documento che l’esperto stesso è tenuto ad inserire nella piattaforma ed a comunicare all’imprenditore, nonché a darne comunicazione al Segretario Generale della Camera di Commercio per l’archiviazione dell’istanza.
Lasciando così intendere che solo in caso di apertura della procedura e dopo la conduzione delle trattative sorga in capo al professionista l’obbligo di deposito della relazione finale, che va, tra l’altro, resa sia in caso di esito negativo (in ciò richiamando il co. 7 dell’art 17, il co. 6 dell’art.25 ter ed il co. 1 dell’art. 25 sexies), sia in ipotesi di buon esito delle trattative (come si rileva dalle soluzioni dettate all’art. 23 co.1 e 2).
Tuttavia il contenuto del Decreto Dirigenziale, nella sezione III dedicata al “Protocollo di conduzione “tende a meglio definire le questioni agitate inducendo a ritenere, pur in contrasto con il tenore letterale della disposizione normativa, che la relazione finale sia in ogni caso dovuta, finanche nelle ipotesi in cui le trattative neppure sono state avviate.(Al punto 14 vengono, infatti, dapprima esemplificate le ipotesi di conclusione del procedimento, ovvero:
1. quando l’imprenditore non compare davanti all’esperto senza addurre giustificazioni;
2. in qualunque momento in cui l’esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;
3. alla decorrenza del termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l’esperto vi ha acconsentito;
4. quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all’articolo 11”; per poi ritenere necessaria, all’esito della casistica sopra enunciata, la redazione di “una relazione finale che (l’esperto) inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all’imprenditore”; quest’ultimo adempimento ritenuto propedeutico “ai fini dell’archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio competente” (disposizione che si rinviene anche al punto 2.8).
E’, infine, prevista una sorta di interlocuzione con l’imprenditore, senza per vero prevedere un efficace meccanismo inibitorio, disponendo il Dirigenziale (8.14) che “quando l’esperto intende procedere con l’archiviazione del fascicolo, avverte l’imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale” e che “di fronte alla richiesta dell’imprenditore di proseguire comunque nella composizione negoziata, motivata con circostanze – nuove o non prese in considerazione in precedenza – che potrebbero giustificare la prosecuzione delle attività, l’esperto, prima di procedere alla chiusura, ne esaminerà la concretezza”).
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